Giudicato esterno sulle distanze tra costruzioni e rilievo d’ufficio nel giudizio amministrativo (C.G.A.R.S. n. 73 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’atto edilizio, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in sede civile sulle distanze legali tra costruzioni è deducibile e rilevabile anche d’ufficio. L’accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica e alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, quando costituisca premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto anche nel giudizio con finalità e petitum diversi. Per il Comune, estraneo al giudizio civile, resta autonomo l’accertamento sul rispetto delle distanze operato in sede di verificazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 939/2021, che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento con cui il dirigente comunale aveva negato la concessione edilizia per una sopraelevazione, contestando il mancato rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e dei distacchi di cinque metri dai confini.
Il giudice di primo grado, disposta verificazione tecnica, aveva confermato gli accertamenti comunali. Nelle more, la controversia civile tra il ricorrente e il proprietario confinante sulle stesse distanze era approdata in Cassazione, che dichiarava inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la decisione di appello. Il C.G.A.R.S. aveva sospeso il giudizio in attesa della formazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio affronta in via preliminare la questione del giudicato esterno formatosi sulla distanza legale tra le costruzioni delle due parti private. Rileva che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di appello, divenuta così definitiva.
Nel giudizio civile si era affermato che la sopraelevazione determina un incremento di volumetria e va qualificata come nuova costruzione. Essa deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della realizzazione, senza potersi giovare del diritto di prevenzione proprio della costruzione originaria, esauritosi con il suo completamento strutturale e funzionale.
La Corte di appello aveva inoltre accertato la violazione della distanza minima di cinque metri dal confine prescritta dallo strumento urbanistico. Il C.G.A.R.S. richiama la concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato sostanziale, ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: il giudicato copre gli accertamenti in fatto e in diritto che costituiscono premessa necessaria della pronuncia, estendendosi al giudicato implicito. Tali principi sono ribaditi richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile, tra cui Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 2021.
Il giudicato esterno sulla distanza legale è dunque deducibile e rilevabile d’ufficio in questa sede. Quanto al Comune, estraneo al giudizio civile, resta autonomo l’accertamento del primo giudice e del verificatore sul mancato rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate e di cinque metri dai confini, essendo la sopraelevazione realizzata in proiezione dei muri perimetrali di piano terra. L’appello è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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