Legittima l’ordinanza contingibile che impone la demolizione del fabbricato pericolante (TAR Calabria n. 643 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ordina la demolizione totale di un immobile pericolante quando il pericolo per la pubblica incolumità sia accertato da più fonti tecniche e il proprietario non abbia adottato, né dimostrato, alcuna concreta misura alternativa di messa in sicurezza. Il principio di proporzionalità non impone all’Amministrazione di privilegiare il recupero statico quando questo resti una mera ipotesi non provata. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa in ragione dell’urgenza del provvedere, della previa segnalazione della situazione di pericolo e della mancata rappresentazione di elementi idonei a orientare diversamente l’esercizio del potere. Il requisito della provvisorietà non va inteso in senso assoluto: l’ordinanza può avere effetti definitivi in rapporto al rischio fronteggiato.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria iure successionis di un fabbricato a tre piani nel Comune di Martone, impugnava dapprima l’ordinanza di demolizione adottata nel 2021 e, in seguito, l’ordinanza contingibile ed urgente con cui il Sindaco ordinava il puntellamento e la demolizione totale dell’immobile, ritenuto prossimo al crollo.
Il primo provvedimento veniva annullato in autotutela dal Comune con determina del 02.02.2022. Il secondo, fondato su una relazione tecnica che segnalava la compromissione della stabilità, veniva impugnato con distinti motivi: difetto di istruttoria e motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, sproporzione della misura demolitoria rispetto alla possibile alternativa del recupero statico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva. Quanto al primo ricorso, l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in linea con la giurisprudenza amministrativa citata.
Nel merito, il Tribunale osserva che l’ordinanza contingibile è sorretta da un’adeguata istruttoria. Lo stato di pericolosità è accertato dai tecnici comunali e dai professionisti incaricati, ed è riconosciuto dalla stessa ricorrente. La situazione di degrado persiste da anni ed è nota ai proprietari.
Il punto centrale riguarda il principio di proporzionalità. L’eventuale intervento di recupero resta una mera ipotesi, non percorso da alcuno dei proprietari e frutto di congetture. Era onere della ricorrente dimostrare quale diverso intervento fosse concretamente percorribile. Il suo tecnico, pur criticando le conclusioni comunali, non afferma con certezza la praticabilità del recupero. La ricorrente, peraltro, non ha dato prova di aver ottemperato nemmeno alla preliminare ingiunzione di puntellamento.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la situazione di pericolo irreparabile per la pubblica incolumità è tale anche quando sia nota da tempo e si protragga senza cagionare il fatto temuto, potendo il ritardo aggravare il rischio. Non è necessario che il pericolo sia imminente: è sufficiente una ragionevole probabilità che lo divenga. Il requisito della provvisorietà non va inteso in senso rigido: l’ordinanza può avere effetti definitivi in rapporto allo scopo perseguito.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio, la sua irrilevanza deriva dall’urgenza del provvedere, dalla precedente segnalazione del pericolo, dall’assenza di elementi idonei a orientare diversamente il potere e dalla mancata attuazione degli interventi più volte preannunciati. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate. Il Collegio dispone inoltre, ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002, la revoca del patrocinio a spese dello Stato per il primo ricorso, essendo il limite reddituale superato.
Nota della Redazione
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