Rivendita speciale monopoli: applicabile la legge n. 37/2019 al diniego sopravvenuto (TAR Abruzzo n. 121 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di istituzione di rivendite speciali di generi di monopolio, il provvedimento di diniego deve essere valutato alla luce della normativa vigente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum. La disciplina sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 1, lett. e), della legge n. 37/2019, che ha modificato l’art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011 introducendo il parametro di una rivendita ogni 1500 abitanti, è immediatamente applicabile anche in assenza del regolamento attuativo, ove contenga norme primarie sufficientemente dettagliate. Per gli atti plurimotivati è sufficiente che una delle ragioni del diniego resista allo scrutinio di legittimità perché il ricorso sia respinto, con assorbimento delle censure relative agli altri capi motivazionali. Il ritardo dell’Amministrazione nel definire il procedimento, che abbia consentito l’entrata in vigore della nuova normativa, attiene al profilo del comportamento e non della validità dell’atto, potendo rilevare al più sul piano della responsabilità.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza per l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso una struttura commerciale in Chieti. A seguito dell’archiviazione della prima istanza e dell’annullamento in autotutela di tale atto, l’Amministrazione aveva riaperto il procedimento di riesame. All’esito, l’Ufficio dei Monopoli aveva adottato un nuovo diniego, motivato sulla base della disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 37/2019, che ha introdotto il parametro di una rivendita ogni 1500 abitanti, nonché sulla mancanza dei presupposti per l’istituzione di rivendite speciali secondo la normativa previgente. Nel Comune di Chieti risultavano attive 57 rivendite a fronte di una popolazione di 50.646 abitanti, con conseguente sovradimensionamento della rete.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di carenza di interesse del controinteressato, che aveva alienato l’azienda nel corso del giudizio. Richiamato l’art. 111 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., ha rilevato che il processo prosegue tra le parti originarie e che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, trattandosi di atto plurimotivato per il quale è sufficiente che resista allo scrutinio di legittimità uno dei capi motivazionali. La nuova disciplina di cui alla legge n. 37/2019 era intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di diniego, sicché trova applicazione il principio tempus regit actum, che impone di valutare la conformità dell’atto alla normativa vigente al momento della sua adozione.
Quanto alla mancata adozione del regolamento attuativo, il Collegio ha precisato che ciò non impedisce l’immediata applicazione delle norme di disciplina primaria ove sufficientemente dettagliate, come i parametri demografici introdotti dalla novella, atteso che il regolamento non potrebbe comunque discostarsene.
Infine, la circostanza che la sopravvenienza normativa sia imputabile al ritardo dell’Amministrazione nel concludere il procedimento è stata ricondotta a un profilo di comportamento e non di validità dell’atto, con conseguente irrilevanza ai fini della legittimità del diniego.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.