Difetto di interesse e inammissibilità del ricorso contro l’avvio del procedimento (TAR Abruzzo n. 186 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di avvio del procedimento amministrativo, in quanto atto endoprocedimentale, non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e non è pertanto impugnabile davanti al giudice amministrativo. Il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per difetto di interesse, a nulla rilevando che il ricorrente abbia qualificato l’atto come provvedimento sanzionatorio. La natura dell’atto va desunta dal suo contenuto sostanziale e non dalla qualificazione operata dalla parte ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nel Comune di Colonnella, impugnavano la nota n. 7809 del 6 novembre 2025, con cui il Comune comunicava loro l’avvio del procedimento di accertamento della sussistenza di opere abusive, consistite nella realizzazione di un muro di cinta senza titolo edilizio. Nel ricorso, depositato il 12 gennaio 2026, i proprietari qualificavano l’atto come ordinanza di demolizione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Il Comune non si costituiva in giudizio. Con ordinanza n. 45/2026 il TAR disponeva un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione di chiarire se fosse stata emessa un’ordinanza di demolizione. Il Comune, con relazione depositata il 17 febbraio 2026, confermava che il provvedimento impugnato era un mero avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che la natura dell’atto impugnato emerge con chiarezza dalla sua stessa lettura: la nota n. 7809 espressamente comunica l’avvio del procedimento amministrativo di accertamento di opere abusive e non costituisce un’ordinanza di demolizione.
Il TAR ha precisato che dalla natura di atto di avvio del procedimento deriva l’assenza di lesività attuale e concreta per i ricorrenti. L’atto endoprocedimentale, infatti, non produce effetti lesivi immediati nella sfera giuridica del destinatario, potendo essere censurato solo unitamente all’eventuale provvedimento finale sfavorevole.
La declaratoria di inammissibilità prescinde dalla qualificazione soggettiva operata dalla parte ricorrente, che aveva erroneamente assimilato l’avvio del procedimento a un provvedimento repressivo dell’abuso edilizio. Il giudice ha valorizzato il dato oggettivo del contenuto dell’atto, confermato anche dalla relazione depositata dall’amministrazione in ottemperanza all’ordinanza istruttoria.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Colonnella.
Nota della Redazione
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