Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 705 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, non preclude l’accoglimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. La decisione ha inoltre posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza, regolarmente notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Sussistono i presupposti di legge e, in particolare, è maturato il termine previsto dalla medesima disposizione. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va quindi accolto e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso. L’Amministrazione è pertanto condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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