Rigetto dell’ottemperanza per mancata notifica della sentenza alla pec dell’amministrazione (TAR Calabria n. 1399 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è diretta a conseguire l’esecuzione del giudicato e postula l’inottemperanza dell’amministrazione. Tale presupposto non è integrato quando non risulti la notifica della sentenza passata in giudicato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione stessa, completa del codice fiscale dell’interessato e delle annualità per le quali il contributo è stato riconosciuto. In difetto di tale notifica, non è configurabile alcun inadempimento e il ricorso va rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnargli la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, dalle emergenze documentali, non risultava la notifica della pronuncia da eseguire all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione, indicato come dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it.
Il Collegio ha precisato che tale notifica, completa del codice fiscale del beneficiario e dell’indicazione delle annualità per le quali il contributo è stato riconosciuto, costituisce presupposto necessario per il conseguimento dell’importo e per la configurabilità di un inottemperanza.
In assenza di tale adempimento, non è ravvisabile alcun inottemperanza da parte dell’amministrazione e il ricorso va conseguentemente rigettato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’istruzione.
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Nota della Redazione
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