Ottemperanza del giudicato sul beneficio per la formazione dei docenti (TAR Marche n. 646 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Quando l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Al termine assegnato di 30 giorni segue, per il caso di inutile decorso, la nomina del Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso giustifica la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali sono stati condannati ad assegnare al ricorrente le somme liquidate per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con le modalità ivi precisate e con le spese poste a carico della parte resistente, distratte in favore del procuratore antistatario.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine sopra richiamato, la pubblica amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti — direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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