Sindacato del giudice amministrativo sui quesiti concorsuali e legittimità della soglia di sbarramento (TAR Lazio n. 12409 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la formulazione dei quesiti a risposta multipla e la determinazione della risposta corretta costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che non può operare alcuna sostituzione valutativa. Tale sindacato è ammesso solo in presenza di errori inequivocabili, accertati sulla base delle conoscenze del settore di riferimento, ovvero di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruenza dei quesiti. La previsione di una soglia minima di ammissione alla prova orale, ancorché superiore a quella nazionale di legge, è espressione della discrezionalità dell’Amministrazione e risponde alla finalità di garantire la selettività della procedura e la qualità dei docenti, nonché di contemperare una pluralità di interessi pubblici. La soglia “mobile” fissata dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 si sottrae alle censure di irragionevolezza e disparità di trattamento, ove chiaramente individuata nella lex specialis.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024. All’esito della prova scritta, il ricorrente conseguiva un punteggio di 82/100, superiore alla soglia di sufficienza nazionale di 70/100 ma inferiore alle soglie minime di ammissione alla prova orale fissate per la Regione Lombardia, rispettivamente in 86/100 per le classi AM48/AS48 e 94/100 per la classe ADSS.
Il candidato impugnava gli atti del concorso deducendo, da un lato, l’erroneità di tre quesiti della prova scritta, asseritamente mal formulati o ambigui, e, dall’altro, l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, del bando, nella parte in cui subordinava l’ammissione alla prova orale al raggiungimento di una soglia minima superiore al punteggio di idoneità nazionale, determinando una disparità di trattamento tra candidati di diverse regioni o classi di concorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione dei quesiti n. 4, 40 e 44, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta delle domande e l’individuazione della risposta esatta rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione di esperti, con la conseguente preclusione per il giudice amministrativo di un sindacato sostitutivo nel merito delle valutazioni. I vizi di legittimità sono configurabili solo in presenza di errori accertati in modo inequivocabile, ovvero di manifesta irragionevolezza o incongruenza del quesito rispetto ai presupposti fattuali.
Con riguardo al quesito n. 44, il TAR ha rilevato che la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione, relativa al software “Adobe Premiere”, era l’unica sicuramente pertinente alla funzione di creazione e modifica di video didattici, mentre il programma “MindMeister” indicato dal ricorrente è destinato alla creazione di mappe mentali, configurandosi come mero “distrattore”. In relazione al quesito n. 40, il Collegio ha osservato che, nonostante il refuso nel nome del filosofo citato, il contenuto della domanda riportava tutti gli elementi necessari per individuare la risposta corretta nella “filosofia dell’educazione”, risultando le altre opzioni inconferenti.
Quanto al quesito n. 4, concernente la teoria dell’attaccamento, il Tribunale ha evidenziato che la caratteristica della “paura” della relazione, pur ricercando la vicinanza della madre, qualifica la tipologia di attaccamento come insicuro-disorganizzato, così confermando la correttezza della soluzione indicata dall’Amministrazione rispetto a quella, alternativa, dell’attaccamento insicuro-ambivalente.
Il secondo motivo è stato parimenti respinto, richiamando i precedenti conformi per cui la fissazione di una soglia di ammissione costituisce esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nei concorsi pubblici, finalizzata a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente. La soglia di sbarramento di tipo mobile trova, inoltre, diretto fondamento nella norma primaria di cui all’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e realizza un ragionevole contemperamento tra le esigenze delle istituzioni scolastiche, la qualità della selezione e la riduzione del precariato, non apparendo censurabile sotto il profilo della ragionevolezza o della discriminatorietà. In considerazione della peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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