Danno da ritardo: onere della prova pieno e non presunto (TAR Campania n. 2703 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria per danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo va ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 c.c. Ne deriva la rigorosa applicazione dell’onere della prova a carico del danneggiato, tenuto a dimostrare tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito. Nell’azione di responsabilità il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Il mero superamento del termine procedimentale non integra prova piena del danno, ma ne costituisce solo un indice oggettivo. È necessario, inoltre, che il ritardo abbia prodotto un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto al ritardo stesso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in Benevento, ha diffidato il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione a un’infrastruttura per telecomunicazioni asseritamente installata in modo abusivo. Riteneva l’ente inerte di fronte all’atto di messa in mora.

Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo. Nelle more, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione richiesta. Una precedente sentenza non definitiva della Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio, disponendo la conversione del rito e il rinvio per la sola domanda risarcitoria residua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la sola pretesa risarcitoria. La domanda è formulata in termini generici e, per questo, infondata. Il giudice ricostruisce il quadro applicabile richiamando la disciplina dell’art. 2043 c.c.

Il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo tipico dell’azione di annullamento. Il danneggiato deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64 c.p.a., tutti gli elementi costitutivi della domanda: l’illegittimità del mancato esercizio della funzione, il danno ingiusto, il nesso causale e il profilo soggettivo del dolo o colpa.

La Corte chiarisce che il superamento del termine, legale o regolamentare, non integra prova piena del danno, ma ne rappresenta solo un indice oggettivo. Il pregiudizio non può coincidere con il ritardo in sé, essendo necessario un danno ulteriore provocato dal protrarsi del procedimento.

Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a domandare il risarcimento senza dimostrare la sussistenza del danno, né nell’an né nel quantum. Non ha quindi assolto l’onere probatorio. La domanda va respinta e le spese di lite sono compensate in ragione del complesso della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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