Ricorso ottemperanza giudicato beneficio art 1 comma 121 legge 107 2015 (TAR Marche n. 610 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso di tale termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, e condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Su quella sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. L’amministrazione non ha però eseguito il titolo. Il ricorrente agisce allora davanti al giudice amministrativo per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La verifica è condotta sul rispetto del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, maturato tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’azione di ottemperanza. Decorso quel termine, la domanda è procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato non risulta eseguito: il giudicato è rimasto inattuato. Il Collegio rileva che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa, non opponendo alcuna ragione contraria in presenza dei presupposti di legge.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, e assegna un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale ministeriale. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento degli importi liquidati, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.