Cessazione della materia del contendere: il ricorso per il payback dei dispositivi medici è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 11469 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, comporta che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne deriva che il giudizio amministrativo avverso i provvedimenti di quantificazione del contributo e quelli applicativi della disciplina deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite. L’errore in cui sia incorsa la parte ricorrente nel mancato deposito dell’atto di costituzione in giudizio nel termine di cui all’art. 48 c.p.a. può essere riconosciuto come errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., quando la questione risulti superata dalla sopravvenienza normativa.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR il D.M. 6 luglio 2022 e il D.M. 6 ottobre 2022, nonché il decreto dirigenziale della Regione Puglia che quantificava gli oneri di ripiano dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando la legittimità della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici.
In pendenza di giudizio, era sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che aveva introdotto una definizione agevolata dell’obbligazione: il versamento, entro trenta giorni dalla conversione, del 25% degli importi determinati dalle regioni, con conseguente estinzione dell’obbligo e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato i profili di inammissibilità sollevati in sede di decisione, rilevati con ordinanza collegiale. In particolare, era stato evidenziato il mancato deposito dell’atto di costituzione in giudizio nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 48 c.p.a., nonché un potenziale difetto di giurisdizione con riguardo alle censure avverso il provvedimento regionale di quantificazione, in quanto attinente a un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha superato la questione riconoscendo l’errore scusabile a favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in considerazione della peculiarità e complessità della vicenda processuale. Quanto al riparto di giurisdizione, il Collegio ha ritenuto di non doversi pronunciare, risultando la questione assorbita dalla sopravvenienza normativa.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva chiesto, con memoria depositata in data 1 giugno 2026, la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi della legge n. 118/2025, con compensazione delle spese di lite. Tale richiesta, ancorché non supportata dal formale atto di riconoscimento del pagamento da parte della Regione Puglia, è stata ritenuta idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità.
Valorizzando il principio dispositivo e l’analogia con la fattispecie della cessazione della materia del contendere, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’esito del giudizio è stato pertanto quello dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti, in virtù della natura della definizione agevolata e della condotta processuale delle parti.
Nota della Redazione
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