Ottemperanza al giudicato e diniego dell’astreinte per l’inerzia sul bonus docenti (TAR Piemonte n. 1291 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’obbligo di accredito delle somme dovute sulla carta elettronica del docente, quando la sentenza sia munita di formula esecutiva, sia stata notificata e sia decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. La nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia costituisce ragione ostativa autonoma alla condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che resta misura eccezionale nel processo amministrativo e non si applica automaticamente anche in caso di accertata inottemperanza.

Il Fatto

Una docente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2110/2024 del 11 settembre 2024 del Tribunale Ordinario di Torino, munita di formula esecutiva e notificata in data 13 settembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, si oppone formalmente all’accoglimento senza contestare l’inottemperanza.

La ricorrente invoca la condanna dell’Amministrazione all’accredito delle somme, con interessi legali dalle singole date del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La questione arriva al Collegio perché il Ministero, nonostante il giudicato, non ha materialmente eseguito l’obbligo di accreditamento sul beneficio elettronico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata risulta rilasciata in copia attestata conforme all’originale, notificata via posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale e non appellata nei termini. Alla data di proposizione del ricorso, l’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 era infruttuosamente decorso. Non è contestata l’omissione dell’Amministrazione.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di accreditare le somme liquidate, con interessi legali dalle singole date del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Quanto al compenso del Commissario, il Collegio ritiene che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La richiesta di condanna al pagamento dell’astreinte viene invece respinta. Il Collegio richiama il principio affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità, favorevole, del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative.

Nel caso concreto, la scelta di non condannare la parte pubblica all’astreinte si giustifica sulla base dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, per l’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente e per la natura del beneficio, che, per la modestia dell’ammontare e la finalità di sostegno alla formazione continua, non costituisce mezzo di sostentamento. Infine, le spese di lite, liquidate in euro 400,00, sono distratte in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, con rifusione del contributo unificato; il Collegio dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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