Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio docenti (TAR Marche n. 606 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la mera costituzione formale dell’amministrazione non vale a contestare la spettanza e l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarato l’obbligo della resistente di dare integrale esecuzione al titolo, con assegnazione di un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con facoltà per il creditore di attivarlo trascorso il termine assegnato all’amministrazione. L’amministrazione va condannata alla rifusione delle spese, distratte al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Per l’effetto l’amministrazione e le competenti articolazioni territoriali erano state condannate all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con le modalità precisate nel titolo. Il giudice aveva anche posto a carico della resistente la metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale. La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso. La stessa è affermata sul rilievo che, tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il decorso del termine costituisce presupposto indefettibile per l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice rileva che il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. La resistente, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa azionata dalla ricorrente. La verifica dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, conduce dunque all’accoglimento.

Il collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici. Questi assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, l’amministrazione è condannata al pagamento, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono inoltre distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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