Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 277 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta elettronica del docente va eseguito dall’Amministrazione scolastica nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il ricorso è fondato e il Ministero va condannato a dare esecuzione al titolo, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va negata quando risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, avuto riguardo alla condizione del debitore pubblico e all’esiguità del debito.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, nell’importo annuo di € 500,00, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Il titolo esecutivo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Il Ministero si è costituito e ha rappresentato che l’accredito del dovuto sarebbe in corso di attuazione. La ricorrente ha quindi insistito per l’esecuzione del giudicato e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., essendo la sentenza di merito passata in giudicato. Ha poi rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il TAR ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma la sola copia conforme all’originale. Ha quindi dato continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe, richiamando numerose pronunce in materia di contenzioso seriale sulla carta docente.
La difesa del Ministero, lungi dal dimostrare l’avvenuta esecuzione, ha confermato che questa è tuttora in corso: ciò prova la perdurante inottemperanza al giudicato. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agirà su semplice richiesta della parte interessata non come dirigente amministrativo, ma quale organo ausiliario del giudice, per dare attuazione alla pronuncia anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati.
È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui le misure di coercizione indiretta vanno valutate in concreto, in relazione alla condizione del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive. Hanno assunto rilievo la complessità della gestione della mole di condanne del contenzioso seriale e l’esiguità del debito. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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