Domanda di aiuto PSR: no alla modifica del settore di priorità (TAR Marche n. 524 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti concessi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale, il bando che subordina l’ammissibilità della domanda al raggiungimento di un punteggio minimo configura un requisito autonomo rispetto alla valutazione dei singoli investimenti. La circostanza che alcuni investimenti siano ammissibili e muniti di priorità settoriale non garantisce di per sé l’ingresso della domanda nella graduatoria dei finanziabili. La correzione dell’errore palese ai sensi dell’art. 6.1.4 del bando opera nei limiti tipizzati dalla lex specialis e non può estendersi alla modifica del settore di priorità dichiarato dal richiedente, né alla tipologia di investimento prioritaria, la cui indicazione è rimessa alla responsabilità del concorrente a garanzia della par condicio.

Il Fatto

Un’impresa agricola presentava domanda di aiuto a valere sul bando della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014/2020, annualità 2021, per la realizzazione di sette investimenti, tra cui due capannoni agricoli, un invaso per l’accumulo di acqua piovana e la relativa recinzione, strutture mobili per l’allevamento di suini allo stato semibrado, un impianto di oliveto, cancellate e linee di approvvigionamento idrico.

Con successive comunicazioni l’amministrazione regionale ridefiniva il costo di alcuni investimenti e, da ultimo, dichiarava la domanda non ammissibile per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 0,15 previsto dal par. 5.1.3 del bando. Respinta l’istanza di autotutela, l’impresa impugnava il decreto di non ammissibilità e gli atti presupposti, integrando poi il ricorso con motivi aggiunti avverso il decreto che, nonostante lo scorrimento della graduatoria, non l’aveva inserita tra le domande finanziabili.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha distinto le diverse disposizioni del bando, rilevando come l’art. 5.1.3 configuri il raggiungimento del punteggio minimo come soglia necessaria per l’ammissibilità del progetto, mentre l’art. 5.5 disciplini le priorità settoriali ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Ne ha tratto il principio per cui un investimento può essere ammissibile e munito di priorità, ma la domanda resta soggetta al superamento della soglia complessiva.

Il Collegio ha escluso il dedotto difetto assoluto di motivazione. Il punteggio, pur non essendo esplicitato nei provvedimenti impugnati, è desumibile dall’insieme della documentazione prodotta nel complesso procedimento di valutazione, e le istanze di riesame e di autotutela dimostrano la piena conoscenza degli elementi da parte della ricorrente.

Quanto alla ridefinizione del costo dell’investimento più corposo, il Tribunale ha ritenuto che la correzione sia stata disposta in applicazione dell’art. 6.1.4 del bando, che consente di correggere gli errori palesi in qualsiasi momento, purché il beneficiario abbia agito in buona fede, e che il contraddittorio sia stato rispettato mediante la comunicazione preventiva.

Le censure sulla pretesa rigidità del bando sono state respinte, anche in ragione della mancata tempestiva impugnazione delle relative clausole. Il divieto di modificare il settore di priorità dopo la presentazione della domanda è stato ritenuto coerente con le esigenze di semplificazione e di par condicio tra i concorrenti.

Il Tribunale ha poi esaminato i singoli investimenti: la priorità settoriale è stata correttamente negata ai capannoni, non essendo documentata la lavorazione delle sementi; agli abbeveratoi e alle capannine, non compresi nell’elenco delle tipologie prioritarie; alla recinzione del bacino, richiesta per un settore non pertinente. La rettifica del costo delle cancellate è stata confermata, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché il vizio procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Infine è stata esclusa la violazione del legittimo affidamento: l’accoglimento parziale del riesame non creava alcuna aspettativa sull’ammissibilità della domanda. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *