Cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa e condanna alle spese dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2270 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice dell’esecuzione. L’avvenuta soddisfazione della pretesa, successiva alla proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, poste a carico della parte soccombente in senso sostanziale. Le spese, liquidate in via equitativa, vanno distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, la somma di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso per ottemperanza. Tale circostanza ha indotto il giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., venendo meno ogni residua utilità della pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha affermato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, atteso che l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, quando la resistente era già stata posta nella condizione di dover dare esecuzione al giudicato. La circostanza che l’obbligazione sia stata adempiuta nel corso del giudizio non elide, infatti, il diritto della parte vittoriosa a vedersi rifuse le spese processuali, secondo il principio di causalità.
Le spese sono state pertanto liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, e distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, quale riconoscimento del rapporto processuale instaurato con i patroni. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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