Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con spese compensate (TAR Marche n. 439 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata dalla parte ricorrente e sottoscritta per accettazione dall’amministrazione resistente, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, dichiara l’estinzione con sentenza e regola le spese secondo l’accordo processuale delle parti. La compensazione delle spese è disposta in coerenza con l’assetto degli interessi definito dalle parti stesse. L’estinzione non presuppone alcun accertamento nel merito dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso davanti al TAR Marche per l’annullamento di una serie di atti comunali e del SUAP, tra cui due provvedimenti del Comune prot. 1807 e 1809 del 4.2.2025, la comunicazione dei motivi ostativi del SUAP prot. 19811 del 18.12.2024 e le note prodromiche dell’ottobre e novembre 2024. La ricorrente chiedeva inoltre la restituzione della somma versata a titolo di sanzione pecuniaria e il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 12 dicembre 2025 e sottoscritta per accettazione dal Comune, la ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. Le parti confermavano rispettivamente la rinuncia e l’accettazione nel febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con contestuale richiesta di compensazione delle spese di causa. La dichiarazione risulta sottoscritta per accettazione dal Comune di Amandola e successivamente confermata da entrambe le parti.
Preso atto di tale sopravvenienza, il Collegio applica la disciplina degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono di dichiarare l’estinzione del giudizio in presenza di rinuncia accettata. La rinuncia, una volta accettata, esaurisce l’interesse alla decisione e preclude ogni pronuncia sul merito degli atti impugnati.
Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, dispone la compensazione in adesione all’accordo processuale espresso dalle parti nella dichiarazione di rinuncia.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. Nessuna statuizione è resa in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie articolate in ricorso, che restano assorbite dalla declaratoria di estinzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.