Ricongiungimento familiare del militare e sindacato sul diniego di trasferimento (TAR Marche n. 436 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per rigettare l’intero ricorso, restando irrilevante l’eventuale fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza. Il diniego di trasferimento per ricongiungimento familiare del militare, fondato su effettive esigenze organiche della sede richiesta, è legittimo quando la raggiungibilità del luogo di lavoro entro circa trenta minuti di automobile non integra quella situazione eccezionale e anomala idonea a derogare agli ordinari criteri di trasferimento. Non è sindacabile, se non per manifesta inattendibilità dei dati, la valutazione di scopertura dell’organico effettuata dall’amministrazione e non contestata con querela di falso.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, risiede in un Comune distante poco meno di 40 km dalla sede di servizio, raggiungibile in circa 30 minuti di automobile tramite autostrada. La moglie, anch’essa Carabiniere e in stato di gravidanza, presta servizio a circa 6 km dall’abitazione familiare. Il militare presenta istanza di trasferimento, ex artt. 396 e 398 del Regolamento Generale dell’Arma, per ricongiungimento familiare, indicando alcune sedi preferenziali.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri respinge l’istanza rilevando la scopertura dei Comandi Provinciali interessati, il carattere eccezionale del ricongiungimento, il mancato compimento di quattro anni di servizio effettivo e la già intervenuta autorizzazione a risiedere vicino alla sede. Il ricorrente impugna la determinazione davanti al TAR Marche, deducendo violazione dell’art. 398 RGA, difetto istruttorio e violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura del provvedimento impugnato, qualificandolo come atto plurimotivato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR afferma che in presenza di più autonome ragioni giustificatrici è sufficiente la legittimità di una sola di esse per respingere l’intero ricorso, poiché il provvedimento resterebbe comunque sorretto da un motivo autonomamente fondato. Il richiamo è a TAR Marche, Sez. I, nn. 1010/2025 e 873/2024.
Su questa base cade il primo profilo di censura. La mancata permanenza di almeno quattro anni nella sede non ha costituito l’unica né la principale ragione ostativa: gli artt. 396 e 398 RGA contemplano ipotesi straordinarie che derogano al periodo minimo di servizio, ma la loro applicazione presuppone il ricorrere di condizioni eccezionali che il Collegio non ravvisa.
La raggiungibilità della sede di lavoro in circa 30 minuti di automobile, pur con il pagamento del pedaggio autostradale, non integra secondo il TAR una situazione eccezionale e anomala. Il Collegio osserva che, per esperienza comune, il percorso a velocità moderata costante comporta consumi inferiori rispetto al tragitto urbano, caratterizzato da code, semafori e continue fermate; è quindi discutibile che il pedaggio costituisca spesa del tutto aggiuntiva. La considerazione vale anche a prescindere dai differenti regimi di stress per il motore e la meccanica del veicolo.
Il TAR esclude poi che l’amministrazione sia rimasta insensibile all’unità familiare: la moglie del ricorrente era già stata trasferita proprio per favorire la convivenza nella fase iniziale del rapporto. Il ricongiungimento si è dunque realizzato, anche se ritenuto non del tutto soddisfacente per i disagi del pendolarismo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio disattende l’istanza istruttoria. L’amministrazione ha depositato la tabella della dotazione organica dei Comandi Provinciali, che conferma le percentuali di scopertura, e il parere del Comandante di Compagnia ha quantificato la scopertura del reparto. Il TAR non intravede elementi per dubitare della veridicità di tali informazioni e rileva che il ricorrente non ha proposto querela di falso. L’eventuale soprannumero di singoli reparti non smentisce il dato provinciale complessivo. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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