Criteri di competenza territoriale e specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21473 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione che non chiarisca se l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata con riferimento a tutti i possibili criteri applicabili, onere che opera anche in relazione al foro dell’ufficio di tesoreria, non essendo tale foro né esclusivo né inderogabile. La carenza assertiva si riflette sull’intero motivo, che deve comunque confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, pena la radicale nullità della censura. È altresì inammissibile il motivo che richiami documenti o pronunce senza puntualizzare se e quando il relativo profilo sia stato dedotto nei precedenti gradi di merito, ovvero che solleciti una rinnovata valutazione del merito della decisione.
Il Fatto
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nei confronti dell’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, per il pagamento del corrispettivo di una convenzione stipulata nel 2013. Il Tribunale di Torino aveva respinto l’opposizione dell’Agenzia, confermando il decreto. La Corte d’Appello di Torino, adita dall’Agenzia, aveva poi respinto il gravame, escludendo la competenza del foro di Cagliari e ritenendo infondate le censure relative all’inadempimento della società.
La Regione Autonoma della Sardegna, quale successore a titolo universale dell’Agenzia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo, con il primo motivo, vizi di competenza territoriale e, con il secondo, vizi inerenti al merito della decisione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato una carenza assoluta del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente non aveva chiarito se l’incompetenza territoriale fosse stata eccepita tempestivamente sotto tutti i possibili profili, incluso quello del foro della tesoreria. Sul punto, la Corte ha precisato che tale onere opera anche in relazione al criterio ancorato alla Tesoreria, non essendo tale foro né esclusivo né inderogabile, richiamando i precedenti di Sez. 6-2, Ordinanza n. 11781 del 2020 e Sez. 6-3, Ordinanza n. 270 del 2015.
La Corte ha inoltre osservato che le deduzioni del ricorrente erano inidonee a intercettare la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il proprio convincimento sul rilievo che l’eccezione di incompetenza collegata al foro dell’ufficio di tesoreria fosse stata sollevata solo con la comparsa conclusionale in appello e, pertanto, tardivamente. Tale carenza ha reso superfluo l’esame delle ulteriori deduzioni svolte nel motivo.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’impianto complessivo delle censure si traduceva in una mera richiesta di revisione del merito della decisione. In particolare, le deduzioni relative alla violazione dell’art. 2697 c.c. non si confrontavano con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che la società avesse fornito la prova positiva del proprio adempimento. Analogamente, le censure concernenti la Deliberazione della Corte dei conti non tenevano conto che la ratio della decisione risiedeva nella declaratoria di inammissibilità delle doglianze formulate in appello.
La Corte ha altresì stigmatizzato la violazione dell’art. 366 c.p.c. per il richiamo alla sentenza della Corte dei conti, privo di ogni indicazione sulla sua deduzione nei gradi di merito, e per la prospettazione di un vizio di motivazione che non integrava le ipotesi del cosiddetto “minimo costituzionale”. Il ricorso non individuava i fatti decisivi omessi e non superava la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. con una mera e apodittica affermazione di diversità delle motivazioni dei due gradi di giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.