Risoluzione della convenzione di lottizzazione per vincolo idrogeologico sopravvenuto (TAR Marche n. 425 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo idrogeologico sopravvenuto che, perimetrando a rischio esondazione gran parte delle aree di un piano di lottizzazione, ne impedisce l’edificabilità, determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e giustifica la risoluzione della convenzione urbanistica ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. Il piano di lottizzazione, quale strumento a carattere unitario, non è frazionabile: la sopravvenuta inedificabilità di una porzione rilevante delle aree ne rende inattuabile la previsione complessiva, che contrasta insanabilmente con il nuovo regime vincolistico. La domanda di risoluzione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di convenzioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente stipulava con il Comune di Porto Recanati, con atto notarile del 29.10.2009, la convenzione urbanistica per l’attuazione del piano di lottizzazione denominato “PL2.1 – Bivio Regina”, approvato con due delibere consiliari del 2006 e del 2007. Nel 2016 il Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche approvava l’aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico, nel cui contesto circa il 65% delle aree della lottizzazione veniva perimetrato e classificato a rischio di esondazione R3. La Giunta regionale approvava in pari data le misure di salvaguardia, rendendo immediatamente vincolanti le prescrizioni del nuovo piano.
Il vincolo impediva l’attuazione del piano di lottizzazione. La società ricorrente agiva quindi davanti al TAR per ottenere la declaratoria di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta. Il Comune si costituiva per resistere. Il TAR, previa riunione di due ricorsi, li dichiarava inammissibili e infondati; la decisione veniva cassata dal Consiglio di Stato n. 5310 del 18.6.2025, che disponeva la riassunzione davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Riassunta la causa, il TAR prende le mosse dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5310/2025, che aveva rimosso la statuizione di inammissibilità e imposto l’onere di riassunzione ex art. 105 cod. proc. amm. Il thema decidendum si concentra sulla domanda di risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta.
Il Collegio qualifica il piano di lottizzazione come strumento urbanistico a carattere unitario. Da tale natura discende che l’introduzione del vincolo idrogeologico sulla maggior parte delle aree non è frazionabile né neutralizzabile: l’inedificabilità della porzione prevalente rende inattuabile la previsione urbanistica complessiva, che contrasta insanabilmente con il vincolo recentemente imposto.
La conseguenza giuridica è la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. Il fondamento della giurisdizione è individuato nell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di convenzioni urbanistiche.
Assume rilievo decisivo la memoria del 9 febbraio 2026, con cui il Comune resistente ha dichiarato di associarsi alla richiesta di declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta e di estinzione degli obblighi convenzionali, con conseguente perdita di efficacia dell’intero piano di lottizzazione e obbligo di restituzione delle aree cedute. La posizione processuale dell’Amministrazione, coerente con quella della ricorrente, consolida l’accoglimento.
Il ricorso è pertanto accolto e la convenzione dichiarata risolta. Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.