Ottemperanza: sostituzione del commissario ad acta subordinata alla relazione sull’attività svolta (TAR Calabria n. 1469 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di sostituzione del commissario ad acta, avanzata dalla parte ricorrente per il caso di perdurante inottemperanza dell’amministrazione, richiede un preliminare accertamento delle ragioni della mancata esecuzione. A tal fine, il giudice deve disporre che il commissario ad acta depositi una relazione sull’attività svolta e sugli eventuali impedimenti incontrati, assegnando un termine a tal fine e rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 47/2024, chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato formatosi nei confronti del Comune di Casabona. Il TAR Calabria aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 1650 del 14 ottobre 2025, nominando un commissario ad acta nella persona del Segretario Comunale del Comune di Strongoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per il caso di perdurante inottemperanza dell’ente locale.
Con successiva istanza del 15 giugno 2026, la ricorrente ha rappresentato al Tribunale che, nonostante la regolare notifica della sentenza al Comune e la formale diffida rivolta al commissario ad acta, la pronuncia non aveva ancora trovato esecuzione. Ha pertanto chiesto che si disponesse la sostituzione dell’organo commissariale nominato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la decisione sull’istanza di sostituzione non potesse prescindere da un’adeguata conoscenza delle circostanze che avevano impedito l’esecuzione della sentenza. La mera allegazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente non è stata considerata sufficiente a fondare il provvedimento di sostituzione, risultando necessario verificare se l’inerzia sia effettivamente imputabile al commissario ad acta ovvero derivi da impedimenti oggettivi allo svolgimento dell’incarico.
In questa prospettiva, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al commissario ad acta di depositare una dettagliata relazione sull’attività concretamente svolta e sulle eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento del mandato. La finalità dell’adempimento è quella di acquisire elementi utili a valutare la sussistenza dei presupposti per la sostituzione, che costituisce un rimedio che si giustifica solo in presenza di un accertato inadempimento dell’organo commissariale.
Per consentire l’espletamento dell’incombente, è stato assegnato al commissario ad acta il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con fissazione della successiva camera di consiglio alla data del 15 dicembre 2026. Il Tribunale ha altresì disposto che la Segreteria provveda alla comunicazione dell’ordinanza anche al commissario ad acta, al fine di renderlo edotto dell’adempimento richiesto.
La decisione si inserisce nel solco dei poteri officiosi del giudice dell’ottemperanza, il quale, pur godendo di ampi poteri ordinatori e sostitutivi, deve comunque procedere con gradualità, acquisendo gli elementi necessari a garantire che l’intervento sostitutivo risponda all’effettiva esigenza di dare esecuzione al giudicato, senza determinare un sacrificio non necessario per l’amministrazione e per l’organo commissariale nominato.
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Nota della Redazione
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