Non approvazione tariffaria ARERA e potere di riesercizio dell’ETC: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3507 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esito negativo del controllo di coerenza regolatoria esercitato da ARERA ai sensi dell’art. 8 della delibera n. 363/2021/R/RIF, il potere dell’Autorità non è di approvazione con modificazioni della validazione operata dall’Ente territorialmente competente, bensì di non approvazione, quale potere simmetrico a quello di approvazione, che consente all’ETC il riesercizio del proprio potere di determinazione tariffaria. La mancata approvazione non determina un vuoto di tutela, atteso che, fino all’approvazione dell’Autorità, continuano ad applicarsi quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dagli organismi competenti. Il potere di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale, previsto dal punto 6 della delibera ARERA n. 409/2025/R/RIF, costituisce potere strumentale rispetto a quello espresso di approvazione delle tariffe attribuito all’Autorità dall’art. 1, comma 527, lett. h), legge n. 205/2017. Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti regolatori delle Autorità indipendenti è di tipo funzionale, incentrato sui principi di ragionevolezza tecnica e proporzionalità, e non di tipo sussuntivo.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di igiene urbana nei Comuni di Altamura e Maruggio. AGER Puglia, quale Ente territorialmente competente, aveva validato l’aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025, ma il gestore aveva segnalato ad ARERA criticità riguardanti la mancata valorizzazione del coefficiente CRIa nella misura massima e l’errata applicazione delle detrazioni. Dopo un supplemento istruttorio e varie sentenze che avevano accertato il silenzio dell’Autorità, ARERA ha adottato la delibera n. 591/2025/R/RIF, concludendo con esito negativo il procedimento di verifica e escludendo incrementi tariffari per le annualità 2024 e 2025. La società ha impugnato tale delibera dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, riuniti i ricorsi, ha innanzitutto richiamato l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2025 per delineare i confini del sindacato sui poteri regolatori delle Autorità indipendenti: trattandosi di potere regolatorio, la verifica del giudice non è sussuntiva ma funzionale, incentrata sulla ragionevolezza tecnica e sulla proporzionalità della scelta, con prevalenza della posizione dell’organo istituzionalmente competente in caso di opinioni parimenti plausibili.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata valorizzazione del coefficiente CRIa, la Sezione ha escluso che ARERA potesse sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’ETC, atteso che l’art. 4.1, lett. b), della delibera n. 389/2023/R/RIF attribuisce all’Ente territorialmente competente una mera facoltà di valorizzazione del coefficiente. L’Autorità ha correttamente indicato le ragioni della non approvazione, senza invadere la competenza altrui, e ha sollecitato AGER a rideterminare i costi riconosciuti.
Il secondo motivo è stato respinto in quanto la non approvazione costituisce evenienza automatica collegata all’esito negativo del controllo regolatorio, contemplata dalle previsioni regolatorie come potere simmetrico a quello di approvazione. Imporre ad ARERA di approvare con modificazioni la validazione significherebbe sostituirsi nell’esercizio di una competenza istituzionale riservata all’Autorità indipendente, soprattutto ove la predisposizione risulti affetta da criticità nell’impostazione di fondo. La disciplina dell’art. 7.8 della delibera n. 363/2021, pur collocata nella parte relativa all’approvazione quadriennale, si applica anche all’aggiornamento biennale in ragione della sua ratio di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio.
Quanto all’esclusione degli incrementi tariffari, il Tribunale ha qualificato il potere esercitato da ARERA come strumentale rispetto a quello espresso di approvazione delle tariffe di cui all’art. 1, comma 527, lett. h), legge n. 205/2017, con conseguente applicazione analogica del meccanismo di cui all’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 (proroga delle tariffe dell’anno antecedente). Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non essendo la mera riserva di esercizio del potere sanzionatorio lesiva della posizione giuridica della ricorrente.
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Nota della Redazione
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