Annullata la variante che sacrifica il privato senza ponderazione degli interessi (TAR Marche n. 355 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante urbanistica puntuale, circoscritta ad un’area determinata e idonea ad incidere su legittime aspettative dei privati, esige una motivazione tanto più rigorosa quanto maggiore è l’affidamento sacrificato. Quando pende una domanda di permesso di costruire, la scelta di variante deve recare una motivazione rafforzata che dia conto della ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il diniego di permesso di costruire che si fondi su una mera lettura grafica della cartografia, senza accesso in loco a fronte delle controdeduzioni del tecnico, è illegittimo per difetto di istruttoria. L’annullamento della delibera di adozione della variante esplica effetto caducante e non meramente vizIante sull’intera procedura di esproprio, che in essa trova unica causa.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune istanza di permesso di costruire per una rimessa a servizio dell’abitazione. Dopo il preavviso di diniego e le controdeduzioni del tecnico di parte, l’Amministrazione nega il titolo edilizio, rilevando il contrasto con le distanze tra edifici e con le previsioni urbanistiche, e richiamando la variante adottata per la realizzazione di una strada pubblica in prossimità di un edificio di culto.
Avverso il diniego e la delibera di adozione della variante il ricorrente propone ricorso. Nelle more, le figlie donatarie dell’immobile si costituiscono e notificano motivi aggiunti a valere anche quale ricorso autonomo, gravando la successiva delibera di approvazione della variante e gli atti della procedura espropriativa, fino alla determinazione dell’indennità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude che le donatarie possano sostituirsi all’originario ricorrente nel ricorso introduttivo. Il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo non determina l’estromissione dell’alienante senza il consenso delle altre parti, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.; l’atto di costituzione è pertanto tamquam non esset, mentre i motivi aggiunti, proposti anche come ricorso autonomo, sono ammissibili per la legittimazione delle proprietarie espropriande.
Nel merito, il diniego di permesso di costruire è fondato su un asserito contrasto con l’art. 61 del regolamento edilizio in tema di distanze, desunto da una semplice lettura grafica della cartografia, senza alcun accesso in loco successivo alle controdeduzioni del tecnico. Lo stato dei luoghi era liberamente accessibile e il Comune vi ha poi provveduto per il picchettamento dell’area. Il provvedimento è quindi affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria, anche là dove motiva in ordine a un pergolato già escluso dal progetto.
Quanto alla delibera di adozione della variante, essa è autonomamente impugnabile perché immediatamente lesiva. La domanda di permesso era anteriore e nessuna delle delibere ne reca menzione. Per una variante puntuale, incidente su un’area limitata e su un numero esiguo di nuclei familiari, era necessaria una motivazione rafforzata: la sua assenza integra difetto di motivazione e la delibera non può fondare il diniego.
L’annullamento della delibera di adozione produce effetto caducante sull’atto di approvazione, poiché ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 l’approvazione del progetto costituisce adozione della variante. Ne deriva la caducazione dell’intera procedura di esproprio. I motivi aggiunti sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ma fondati.
Il Collegio ne esamina comunque il merito. Il progetto non recepisce le prescrizioni della Soprintendenza e della Provincia sulla larghezza della carreggiata, e la delibera di approvazione non contiene alcuna valutazione sulla proprietà dell’area dell’edificio di culto, come prescritto. La derubricazione della questione a profilo irrilevante manifesta carenza di istruttoria. Emerge inoltre la contraddittorietà della motivazione, incentrata sulla valorizzazione turistica dell’edificio e poi sul miglioramento della viabilità rurale, senza alcuna considerazione delle strade esistenti.
Nota della Redazione
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