Vincolo paesaggistico sulla zona non equivale a vincolo di tutela sul fabbricato (TAR Emilia-Romagna n. 273 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo paesaggistico imposto ope legis dall’art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 sulla fascia di 150 metri dal corso d’acqua grava sulla zona e non sul fabbricato, sicché non integra quel vincolo di tutela richiesto dalla norma pianificatoria comunale per l’applicazione della disciplina degli edifici tutelati. In presenza di immobile non gravato da vincolo culturale specifico, la valutazione preventiva per ristrutturazione edilizia e cambio d’uso resta disciplinata dalla norma dedicata agli edifici non soggetti a vincoli di tutela. Il rinvio al vincolo paesaggistico contenuto nella disciplina degli immobili tutelati opera solo in presenza di vincolo culturale sul bene, con funzione di coordinamento e non di estensione soggettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato in territorio rurale, hanno chiesto al Comune la valutazione preventiva ex art. 21 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 per lavori di ristrutturazione edilizia e cambio d’uso da agricolo ad abitativo. Il fabbricato, costruito con concessione edilizia del 1978 e adibito a deposito attrezzi e mangimi, ricade in area interessata dalla fascia di rispetto di 150 metri dal torrente.

Il Comune ha respinto la richiesta applicando la disciplina degli edifici non soggetti a vincoli di tutela. Una precedente istanza analoga era stata respinta e il diniego era stato confermato in primo e secondo grado. Approvato il nuovo PUG, i ricorrenti hanno riproposto la richiesta, sostenendo l’applicabilità della disciplina degli edifici soggetti a vincoli di tutela per effetto del vincolo paesaggistico gravante sulla zona. Il secondo diniego è stato impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella corretta sussunzione del caso nella norma pianificatoria comunale. Le due disposizioni degli Indirizzi disciplinari del PUG si distinguono in ragione della presenza o dell’assenza di vincoli di tutela sul fabbricato: l’art. 15.2.1 riguarda gli edifici non soggetti a vincoli, l’art. 15.2.2 gli edifici soggetti a vincoli.

Il TAR osserva che i vincoli richiamati dalle due norme sono i vincoli dei Beni Culturali, individuati negli elaborati del PUG. Nel caso concreto tali vincoli non sussistono: il fabbricato non è riconosciuto di pregio storico-architettonico o testimoniale e non è stato gravato da alcun vincolo specifico. La zona, invece, è tutelata in ragione della vicinanza al corso d’acqua.

La tesi attorea, secondo cui la tutela paesaggistica si estenderebbe ai caratteri esteriori dell’edificio, non è accolta. Il Collegio richiama il costante indirizzo per cui la fascia di rispetto di 150 metri è funzionale a preservare il campo fisico da lasciare libero e ad evitare costruzioni in area vulnerabile sotto il profilo paesaggistico-ambientale. Il fabbricato, preesistente all’introduzione del vincolo, resta estraneo a tale inedificabilità di zona.

Nemmeno l’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 giova alla tesi attorea: la norma, pur menzionando gli immobili, rinvia all’art. 142 per l’individuazione del bene paesaggistico tutelato, che nella specie è la fascia di rispetto e non il fabbricato. L’inciso dell’art. 15.2.2 relativo ai beni soggetti a vincolo paesaggistico è quindi disposizione di mero rinvio, operante in presenza di vincolo culturale sul bene.

Il Collegio esclude infine la violazione dell’art. 36, commi 4 e 5, della L.R. n. 24/2017, richiamando la decisione del Consiglio di Stato sulla controversia analoga: il fabbricato non riveste valore storico-testimoniale, l’intervento non persegue finalità di salvaguardia dei valori identitari del paesaggio e il territorio non è interessato da fenomeni di spopolamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *