Sanzioni Covip ai consiglieri per superamento limiti investimento fondo pensione (TAR Lazio n. 3315 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti, previsto dall’art. 19-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 252/2005, decorre non dalla mera conoscenza del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma dal perfezionamento dell’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, dovendosi computare anche il tempo necessario a valutarne cause, effetti e responsabilità. Il Comitato per l’esame delle irregolarità è organo consultivo interno, privo di efficacia esterna e di carattere vincolante, sicché non si configura alcuna commistione tra fase istruttoria e fase decisoria. Sui componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione grava una presunzione semplice di colpa per il superamento dei limiti di investimento: incombe su di essi l’onere di provare una condotta proattiva di verifica dell’assetto organizzativo e dei controlli. In materia di pubblicazione delle sanzioni, l’art. 48 della direttiva UE 2016/2341 non vieta la pubblicazione in pendenza di ricorso: il rinvio e l’anonimizzazione costituiscono ipotesi derogatorie rimesse alla valutazione dell’Autorità.

Il Fatto

La società e nove membri del relativo consiglio di amministrazione hanno impugnato il provvedimento con cui la Covip ha irrogato a ciascun consigliere una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione per l’obbligato in solido, per la violazione dell’art. 5, comma 6, d.M. n. 166/2014. L’illecito contestato consiste nel mancato rispetto del limite del 30 per cento di esposizione valutaria del comparto di un fondo pensione aperto.

La Commissione ha rilevato sforamenti significativi nelle date del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2022, accertati attraverso le segnalazioni statistiche e di vigilanza trasmesse dalla società. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alla relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità, depositata in giudizio dopo l’accoglimento dell’istanza istruttoria, dolendosi della tardività della contestazione e della mancanza di terzietà dell’organo.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio osserva che la nota Covip del 13 marzo 2023, con cui è stato segnalato il superamento dei limiti, conteneva anche una richiesta di chiarimenti e informazioni funzionale ad accertare entità, cause e ricadute della violazione. A quella data non era determinabile la dimensione temporale dell’infrazione, né erano note le informazioni sui processi di controllo e sulle responsabilità.

L’accertamento si è concluso solo con la produzione del 26 settembre 2023, sicché il termine di novanta giorni decorre da quella data, previo il tempo medio di studio della documentazione. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, per cui il termine non decorre dalla consumazione dell’illecito ma dal completamento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’infrazione. La disciplina regolamentare che àncora l’accertamento al momento di completamento della valutazione degli elementi costitutivi non è pertanto illegittima.

Sul secondo motivo il Tribunale esclude la dedotta commistione tra istruttoria e decisione. Il Comitato non è composto da membri dell’organo di vertice ed è mera articolazione interna di supporto al responsabile del procedimento. Il suo parere è non vincolante né per l’istruttore, né per chi formula la contestazione, né per il decisore, sicché le censure sulla terzietà sono respinte e l’istanza istruttoria è dichiarata ultronea.

Sul terzo motivo il Collegio rileva che la società ha ammesso lo sforamento e ha documentato i pregiudizi economici patiti dagli aderenti. Ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 1, d.lgs. n. 252/2005, il dovere sanzionatorio viene meno solo in caso di mancanza di pregiudizio, non di sua ridotta entità.

Sul quarto motivo il Tribunale afferma che sugli organi di gestione grava un obbligo di diligenza qualificato, che fonda una presunzione semplice di colpa. La mera recezione delle dichiarazioni del Depositario e del Responsabile non esclude la rimproverabilità dei consiglieri. I controlli erano impostati in modo non conforme alla normativa, riferiti al patrimonio del Fondo anziché al singolo comparto: incombeva una condotta proattiva e non solo certificativa.

Sul quinto motivo il Collegio chiarisce che l’art. 48 della direttiva UE 2016/2341 impone la pubblicazione in caso di mancata impugnazione, ma non vieta la pubblicazione pendente il ricorso. Il rinvio, l’omissione e l’anonimizzazione sono ipotesi derogatorie rimesse alla valutazione dell’Autorità, il cui onere di prova grava su chi dalla pubblicazione può ricevere pregiudizio. Sul sesto motivo il Collegio esclude la sproporzione della sanzione, irrogata in misura inferiore alla media della forbice edittale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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