Il venir meno della partecipazione alla rissa travolge il D.A.SPO. urbano (TAR Marche n. 356 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il D.A.SPO. urbano di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni, presuppone che la condotta posta a base del divieto sia attuale e concretamente riferibile al destinatario. Qualora, all’esito del giudizio penale, cada l’accusa di partecipazione alla rissa assunta come presupposto principale del provvedimento, il giudizio prognostico di pericolosità sociale non può reggersi sui soli pregiudizi risalenti nel tempo. In sede di sindacato di legittimità non può trovare applicazione il principio della valutazione dello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione dell’atto, quando la sopravvenienza incida sul presupposto fondamentale e risultino lesi i diritti partecipativi del destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore gli ha ingiunto il divieto di accesso a esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, con divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, per la durata di un anno. Il D.A.SPO. urbano si fonda sulla sua asserita partecipazione a una rissa avvenuta in una zona della c.d. movida.

In sede cautelare il Tribunale respinge la domanda per carenza di fumus boni iuris, subordinando la rivalutazione della posizione all’esito del giudizio penale. Sopravviene poi la sentenza del giudice penale che assolve il ricorrente dall’accusa di rissa. Il ricorrente dichiara di mantenere interesse alla decisione di merito, nonostante l’esaurimento degli effetti del provvedimento, perché il pregiudizio di polizia potrebbe fondare ulteriori misure.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale riconosce l’interesse alla decisione di merito: il D.A.SPO. costituisce comunque un pregiudizio di polizia e residua un interesse morale dell’interessato alla tutela della propria onorabilità.

Nel merito, il Collegio muove dal contenuto dell’ordinanza cautelare. In quella sede era emersa la segnalazione dell’interessato per un reato rilevante ai fini dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 e la rilevanza della proposta di adozione del provvedimento, con pregiudizi per reati e illeciti amministrativi. Il Tribunale aveva però condizionato la rivalutazione all’esito del giudizio penale sulla partecipazione alla rissa.

La sentenza penale ha verificato tale condizione: l’accusa non ha comprovato che il soggetto ripreso dalle telecamere fosse il ricorrente. Il Tribunale non è in grado di stabilire a cosa sia dovuto lo scambio di persona, ma la sopravvenienza fa cadere il presupposto principale del provvedimento. I pregiudizi richiamati avrebbero potuto supportare il giudizio prognostico, ma il D.A.SPO. è stato adottato in assenza del presupposto fondamentale attuale, ossia la partecipazione alla rissa.

Gli altri episodi sono risalenti e, in mancanza dell’ultimo, non bastano a sorreggere la pericolosità. Il D.A.SPO. deve intervenire tempestivamente rispetto alle condotte. Non trova quindi applicazione il principio della valutazione dello stato di fatto e di diritto al momento dell’adozione, anche per la lesione dei diritti partecipativi del destinatario.

Non sono invece fondate le censure sulla proporzionalità: il divieto è contenuto entro la metà del massimo edittale; deve riguardare l’intera area della movida per garantire la deterrenza; il luogo del controllo è irrilevante; il divieto non impedisce in assoluto l’accesso per comprovate ragioni di salute, lavoro o assistenza legale.

Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento impugnato; le spese sono compensate anche alla luce degli esiti della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *