Irricevibilità dei motivi aggiunti per tardiva notifica oltre i sessanta giorni (TAR Lombardia n. 3510 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso un provvedimento sopravvenuto è soggetto al termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La richiesta di proroga per l’attuazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata presentata dall’interessato costituisce prova certa della conoscenza del provvedimento, con conseguente decorrenza del termine. L’improcedibilità del ricorso principale, poi confermata in appello, determina il giudicato interno sul capo della sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità, con conseguente inammissibilità del ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. diretto a far valere nuovamente le censure avverso gli atti già caducati o superati da quelli sopravvenuti. Le censure di illegittimità derivata, a seguito dell’accoglimento del ricorso introduttivo, caducano automaticamente una volta che quest’ultimo gravame è divenuto improcedibile.
Il Fatto
La società, titolare di un’attività di carrozzeria e riparazione di automezzi in un immobile ricadente in fascia di inedificabilità di 100 metri dal fiume Lambro, otteneva dapprima l’autorizzazione unica ambientale condizionata alla presentazione di un progetto di dislocazione delle strutture fuori dalla fascia di rispetto, poi, a seguito della presentazione del progetto, l’autorizzazione n. 412/2020 in sostituzione della precedente. Il ricorso introduttivo avverso l’AUA 201/2019 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; la società ha impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato che ha accolto il gravame limitatamente alla mancata decisione dei motivi aggiunti, annullando la sentenza con rinvio al giudice di primo grado. La società ha quindi riassunto il giudizio avverso l’AUA 201/2019 e proposto ricorso per motivi aggiunti avverso l’AUA 412/2020.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto la riunione dei due gravami per la loro stretta connessione oggettiva e soggettiva. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo riassunto, rilevando che sul capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso l’AUA 201/2019 si è formato il giudicato interno, non essendo stato censurato in appello e risultando la statuizione del Consiglio di Stato limitata alla sola questione dei motivi aggiunti.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dalla Provincia, rilevando che la ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’AUA n. 412/2020 quanto meno dal 29.11.2021, data in cui aveva richiesto la proroga per l’attuazione delle prescrizioni. I motivi aggiunti notificati solo in data 4.7.2023 risultavano pertanto proposti ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il ricorso per motivi aggiunti non sarebbe comunque fondato: le censure di illegittimità derivata risultano caducate a seguito dell’improcedibilità del ricorso principale, mentre le censure autonome non avrebbero prognosi favorevole atteso che la Provincia non ha imposto demolizioni – di competenza comunale – ma ha legittimamente prescritto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 267/2000, il solo dislocamento delle strutture oggetto di AUA per consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, in un contesto di vincolo assoluto di inedificabilità derivante dalla normativa regionale. Il termine di trenta mesi concesso per l’esecuzione delle opere è stato inoltre ritenuto non irragionevole, anche in considerazione delle proroghe determinate dall’emergenza pandemica.
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Nota della Redazione
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