Accesso documentale massivo ed esplorativo: legittimo il diniego dell’amministrazione (TAR Piemonte n. 1803 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di accesso documentale opposto all’istanza che, per l’abnorme quantità di atti richiesti e per l’incertezza sulla loro esistenza e consistenza, assuma carattere massivo ed esplorativo. L’accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione, indicata in modo preciso e circoscritto, non un complesso di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza e il contenuto. Ove l’istanza si risolva nella richiesta di un’attività di ricerca e verifica rimessa all’amministrazione, essa è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990. Il carattere difensivo dell’accesso non esime il richiedente dall’onere di delimitare l’oggetto della pretesa.
Il Fatto
Una società titolare di crediti, per effetto di un contratto di cessione stipulato con una banca nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999, ha spiegato intervento in un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Cuneo. La pretesa creditoria riguarda il risarcimento forfetario di euro 40,00 per ciascuna fattura asseritamente pagata in ritardo dall’Azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2002.
In relazione a quel giudizio la società ha presentato istanza di accesso ai mandati di pagamento emessi dall’Azienda, allegando un file di propria elaborazione contenente l’elenco di migliaia di fatture. L’Azienda ha negato l’accesso con nota del 3 aprile 2026. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e dei principi di trasparenza e buona amministrazione. L’Azienda si è costituita, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. L’istanza di accesso è generica e dichiaratamente esplorativa: è ancorata a un file elaborato dalla stessa società, contenente un elenco di quasi ottomila fatture, e rimette all’amministrazione la verifica d’archivio dell’eventuale intervenuto pagamento e dell’eventuale ritardo.
Si tratta dunque di un accesso documentale massivo, per l’abnorme numero di mandati richiesti, ed esplorativo, per l’incertezza dichiarata sulla situazione dei pagamenti e dei ritardi. Gli atti richiesti hanno esistenza non certa ma solo ipotizzata, e contenuto non determinabile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il diniego può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l’istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione. L’accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non può riguardare un complesso di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza e il contenuto. In caso contrario l’istanza assume carattere meramente esplorativo ed è inammissibile ex art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990 (vengono citate Cons. Stato, Sez. VI, n. 5302 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1139 del 2024).
Nel caso concreto, la richiesta appare idonea a paralizzare il funzionamento dell’ufficio amministrativo dell’Azienda, chiamato a una complessa ricerca d’archivio e alla verifica dell’esistenza di mandati di pagamento nell’arco di dodici anni, a far data dall’anno 2014. Parte dei documenti è collocata su applicativi informatici il cui utilizzo, secondo la difesa dell’amministrazione, è cessato da tempo, con conseguente necessità di verifica manuale negli archivi.
Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento delle ulteriori eccezioni difensive. Le spese processuali sono compensate per la novità e la peculiarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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