Ottemperanza per mancato pagamento somme liquidate dal giudice ordinario (TAR Basilicata n. 590 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata, che non si costituisca, non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato. Ne consegue la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la condanna al pagamento di quanto dovuto, comprensivo di sorte capitale, rivalutazione monetaria e interessi secondo la disciplina delle obbligazioni risarcitorie. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
Il Fatto
Una società assicuratrice, dopo aver risarcito il danno al proprio veicolo investito da un gruppo di cinghiali sulla Strada Statale n. 95, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Potenza la condanna della Regione Basilicata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. La sentenza, pubblicata in data 5.3.2024, era passata in giudicato il 7.10.2024, decorsi sei mesi dalla pubblicazione.
Non avendo la Regione provveduto al pagamento, la società ha notificato e depositato in data 25.9.2025 ricorso per l’esecuzione del giudicato, allegando il titolo esecutivo e la certificazione del passaggio in giudicato, chiedendo la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, senza che la Regione si costituisse per contestare la tempestività dell’azione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la mancata costituzione dell’amministrazione intimata non consente di provare l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che il perdurare dell’inottemperanza costituisce dato incontestato, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Il ricorso è stato quindi accolto.
Quanto alle somme dovute, il Tribunale ha applicato i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 per le obbligazioni risarcitorie: per il primo anno dalla notifica dell’atto introduttivo, solo interessi legali; per il periodo successivo, interessi legali sulla sorte capitale rivalutata anno per anno; dopo la pubblicazione della sentenza, soli interessi legali sulla somma divenuta debito di valuta.
Sulle spese processuali liquidate dal Giudice di Pace, il Tribunale ha invece riconosciuto interessi legali dalla data di pubblicazione del titolo esecutivo, oltre al rimborso forfettario, alla CPA e all’IVA, disciplinando l’onere accessorio in ragione della natura tributaria, come da giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 539 del 1997 e Sez. IV, n. 433 del 1994.
Il TAR ha infine assegnato alla Regione il termine di 60 giorni per provvedere, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Potenza quale commissario ad acta, con compenso di € 500,00 a carico dell’amministrazione, e ha condannato la Regione alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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