Rinnovo del permesso di soggiorno e irregolarità documentali sanabili (TAR Veneto n. 1587 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato quando mancano i requisiti richiesti, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentirlo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. La norma impone di distinguere la mancanza del requisito sostanziale dall’incompletezza della sua rappresentazione documentale: solo la prima può fondare il diniego, mentre la seconda non assume efficacia preclusiva quando sia concretamente rimediabile e l’Amministrazione sia posta in condizione di verificare il requisito. Il comma 5 non circoscrive la sanabilità alle sole irregolarità formali di lieve entità, ma richiede un apprezzamento calibrato sulla natura dell’omissione e sulla perdurante possibilità di accertare i presupposti sostanziali del titolo. Il ricorso gerarchico al Prefetto non attribuisce il potere di rilasciare il titolo, ma impone all’organo decidente di esaminare censure e documenti e, se ne ricorrono i presupposti, di annullare il diniego rimettendo alla Questura le ulteriori verifiche.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, soggiorna in Italia dal 15 gennaio 2006 in forza di successivi permessi per lavoro subordinato. Risiede nel Comune di Venezia con la moglie e la figlia e, dal giugno 2020, lavora a tempo pieno e indeterminato. Con istanza del 30 novembre 2022 ha chiesto alla Questura di Venezia il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, invitando a produrre la ricevuta del versamento del contributo e le ultime buste paga. Il versamento è stato eseguito il 17 gennaio 2023, ma ricevuta e documentazione retributiva non sono pervenute alla Questura, che l’11 dicembre 2024 ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, allegando la ricevuta e le buste paga; il Prefetto lo ha respinto con decreto del 27 ottobre 2025. Di qui il ricorso giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che consente il diniego solo in presenza di requisiti mancanti o venuti meno, salvi i nuovi elementi sopravvenuti e le irregolarità amministrative sanabili. La norma impone di tenere distinta la mancanza del requisito sostanziale dall’incompletezza della sua rappresentazione documentale. Nel primo caso vanno valutati gli elementi sopravvenuti prima della definizione del procedimento; nel secondo l’irregolarità non può avere efficacia preclusiva quando sia rimediabile e l’Amministrazione sia in grado di verificare il requisito. Il comma 5 non limita la sanabilità alle sole irregolarità formali di lieve entità, ma esige un apprezzamento calibrato sulla natura dell’omissione e sulla funzione della documentazione (richiamata T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 319 del 2025).

La medesima verifica incombeva al Prefetto in sede gerarchica. L’art. 5 del d.P.R. n. 1199/1971 attribuisce all’organo decidente il potere di annullare o riformare l’atto quando riconosce fondato il ricorso, salvo il rinvio all’autorità competente. Il gravame non investiva il Prefetto del potere di rilasciare il titolo in luogo del Questore, ma gli imponeva di esaminare censure e documenti e, ricorrendone i presupposti, di annullare il diniego rimettendo alla Questura le ulteriori verifiche. L’affermata incompetenza a disporre il rilascio non giustifica il mancato esercizio del diverso potere di decisione sul gravame.

Nel caso concreto il Questore non ha accertato l’inesistenza del rapporto di lavoro né l’insufficienza dei mezzi, ma si è fondato solo sull’omessa trasmissione della ricevuta e delle buste paga. Il contributo era però stato versato il 17 gennaio 2023, prima del diniego, e la ricevuta è stata prodotta in sede gerarchica. L’omissione riguardava dunque la prova documentale di un adempimento già compiuto, non la sua esistenza. Anche le buste paga documentano la prosecuzione del rapporto a tempo pieno e indeterminato; il decreto prefettizio non ne ha contestato autenticità o idoneità, ritenendole irrilevanti solo perché non presentate alla Questura.

La carenza documentale iniziale non poteva quindi essere assunta quale ragione ostativa alla sanatoria, tanto più che la richiesta di integrazione era circoscritta alla ricevuta e alle ultime buste paga. L’onere di collaborazione del richiedente non esonerava l’Amministrazione dal valutare gli elementi acquisiti: la tardiva produzione non poteva dirsi irrilevante in forza di una preclusione temporale estranea alla norma. Il diniego ha così sovrapposto l’omessa collaborazione alla mancanza dei requisiti sostanziali, senza svolgere la verifica imposta.

Il ricorso è accolto: i provvedimenti sono annullati per violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per difetto di istruttoria e illogicità. L’annullamento non comporta il riconoscimento immediato del rinnovo, ma impone alla Questura di riesaminare la domanda senza attribuire efficacia preclusiva alla mancata produzione originaria. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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