Oscuramento dell’offerta tecnica legittimo se specifico e non indispensabile alla difesa (TAR Piemonte n. 1565 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, l’oscuramento parziale dell’offerta tecnica è legittimo quando la stazione appaltante motivi in concreto le ragioni di segretezza tecnica e commerciale, individuando informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico e idonee a garantire un vantaggio concorrenziale al loro titolare. Una volta che l’amministrazione abbia circoscritto le omissioni a singole porzioni dell’offerta, il concorrente che impugni la decisione è tenuto ad attestare in modo intelligibile l’indispensabilità della ostensione integrale ai fini della propria difesa. In difetto di tale dimostrazione, la domanda di accesso si traduce in un tentativo meramente esplorativo e deve essere respinta nel merito.
Il Fatto
Nel corso di una procedura indetta per l’affidamento di servizi di portierato e supporto logistico, ICT e audio-video, una società collocatasi al secondo posto in graduatoria chiedeva di accedere integralmente all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario. L’amministrazione rendeva disponibile l’offerta limitatamente alle parti non costituenti segreti tecnici e commerciali, accogliendo l’istanza di oscuramento presentata dall’aggiudicatario.
La ricorrente impugnava la determinazione di aggiudicazione nella parte relativa all’oscuramento, nonché la comunicazione di aggiudicazione, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso integrale e la condanna all’esibizione di tutta la documentazione di gara. Si costituivano l’Università e la mandataria del raggruppamento aggiudicatario, resistendo nel merito e sollevando eccezioni preliminari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. La scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 cadeva in un giorno festivo; in applicazione dell’art. 52, comma 3, c.p.a., il termine deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Il ricorso è pertanto tempestivo.
Quanto alla domanda relativa alla documentazione diversa dall’offerta tecnica, il Tribunale osserva che il rito speciale super-accelerato è eccezionale e derogatorio e opera solo per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento. Per le altre ipotesi riespande il rito ordinario di cui all’art. 116 c.p.a., con la conseguenza che, non essendo decorso il termine per provvedere sull’istanza, la domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Collegio respinge invece la richiesta di mutamento del rito, perché la trattazione con il rito ordinario frustrerebbe la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore.
Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui non basta l’affermazione generica del know how, essendo necessario un bilanciamento che individui informazioni specifiche dotate di effettivi caratteri di segretezza. L’istanza di oscuramento risulta riferita a specifiche parti dell’offerta relative a un sistema informatico in licenza esclusiva, personalizzato e protetto da credenziali riservate. Il Collegio ritiene tali elementi astrattamente idonei a integrare i segreti tecnici e commerciali, con riscontro nella collocazione delle parti omissate e nel contratto di licenza d’uso.
La ricorrente, tuttavia, non ha dedotto le ragioni per cui le porzioni omissate le precluderebbero la cognizione di quanto offerto sui diversi criteri di valutazione. Né basta il generico richiamo al sub-criterio B.2.2, risultando la parte dedicata quasi integralmente visibile. La decisione di oscuramento è dunque legittima; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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