Legittima la nota Asl attuativa delle condizioni di erogabilità odontoiatriche (TAR Campania n. 2033 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’azienda sanitaria raccomanda ai medici prescrittori e ai responsabili delle strutture accreditate di attenersi ai criteri di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche non è atto provvedimentale autonomamente lesivo quando si limita a dare attuazione al catalogo regionale che ha recepito il D.P.C.M. 12 gennaio 2017. I programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva e le prestazioni connesse alla vulnerabilità sanitaria, come disciplinate dagli allegati 4C e 4D del medesimo decreto, costituiscono standard minimi di tutela sufficientemente precisi e vincolanti, già operativi per le aziende sanitarie per effetto del recepimento regionale della delibera n. 660/2024. Il ricorso avverso il solo atto attuativo è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un ambulatorio odontoiatrico autorizzato e accreditato con il servizio sanitario regionale, eroga prestazioni in regime di convenzione nei limiti del tetto di struttura. Ha impugnato la nota con cui l’azienda sanitaria locale ha reso applicabili, nel proprio territorio, i criteri di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche previsti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e richiamati dalla delibera di Giunta regionale n. 660/2024.
Secondo la prospettazione attorea, la Regione avrebbe inteso non sottoporre ad alcuna condizione l’erogazione in regime di assistenza, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri territori aziendali. Respinta la domanda cautelare, il Tribunale ha onerato la Regione, non evocata in giudizio, del deposito di chiarimenti; la ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti la nota regionale di chiarimenti, gli atti acquisiti per accesso e la stessa delibera n. 660/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’atto impugnato in via principale. La nota aziendale si limita a raccomandare ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai responsabili dei centri accreditati di attenersi, nella fase di prescrizione e accettazione delle impegnative, ai criteri di erogabilità già fissati dalla delibera regionale. Si tratta di indicazioni operative meramente attuative, che non innovano il quadro regolatorio e non assumono determinazioni autonome.
La Regione ha chiarito di avere riportato integralmente, nel catalogo approvato con la D.G.R.C. n. 660/2024, i riferimenti alle condizioni di erogabilità del decreto, indicando nella colonna “Numero nota” le note tecniche dell’allegato 4C. La nota dell’ASL si colloca dunque nell’ordinario esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza proprie dell’azienda, risultando priva di efficacia provvedimentale autonoma o innovativa.
Sul secondo profilo, il Tribunale esamina la censura di non automatica applicabilità del decreto, che richiederebbe l’intermediazione attuativa regionale per la specificazione dei criteri di vulnerabilità. L’argomento non convince. La delibera n. 660/2024 dà espressamente atto del recepimento dei livelli essenziali di assistenza in attuazione del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e approva il catalogo regionale allegato; il decreto, a sua volta, prevede che gran parte delle prestazioni odontoiatriche siano erogabili solo in presenza di determinate condizioni, distinte per minori di età compresa tra 0 e 14 anni, vulnerabilità sanitaria e vulnerabilità sociale.
Il Collegio riconosce che il decreto demanda alle Regioni la scelta degli strumenti di valutazione della condizione socio-economica e dei criteri per selezionare le fasce di popolazione in condizione di vulnerabilità sociale, nonché l’adozione di criteri più articolati. Ciò non toglie, però, che per la fascia evolutiva e per la vulnerabilità sanitaria il decreto sia chiaro, preciso e vincolante: l’allegato 4C individua un criterio “ascendente” e un criterio “discendente”, e prescrive che la vulnerabilità sanitaria sia riconosciuta almeno ai cittadini affetti da gravi patologie le cui condizioni possano essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante, al punto da mettere a repentaglio la prognosi quoad vitam.
Ne deriva che programmi e prestazioni connesse alla vulnerabilità sanitaria, essendo concepiti come standard minimi di tutela, sono già operativi per l’azienda sanitaria per effetto del recepimento regionale, non impugnato dalla ricorrente. Il Tribunale dichiara quindi inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse e respinge i motivi aggiunti siccome infondati, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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