Diniego di autotutela e impugnazione tardiva della graduatoria di concorso (TAR Lazio n. 11084 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in concreto della riserva dei posti al singolo candidato è rimesso a una valutazione dell’amministrazione procedente, compiuta in sede di formazione della graduatoria, dovendo comunque verificare, in un contesto procedimentale, la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, stabiliti dalla legge per la sua operatività. Ne consegue che la rivendicazione di tale beneficio deve essere tempestivamente fatta valere mediante impugnazione della graduatoria, trattandosi del momento in cui la lesione si è effettivamente verificata. L’impugnazione del successivo diniego di autotutela non può essere utilizzata per eludere il termine di decadenza, con conseguente irricevibilità del ricorso per tardività.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato idoneo in un concorso pubblico per 2.293 unità di personale non dirigenziale, ha chiesto all’amministrazione, in sede di scorrimento della graduatoria, il riconoscimento della riserva dei posti prevista per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. L’istanza di autotutela è stata rigettata con provvedimento comunicato il 31 luglio 2025.
Avverso tale diniego e avverso gli atti del concorso, il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo l’accertamento del proprio interesse a essere utilmente ricompreso nella graduatoria dei candidati riservisti e la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’irricevibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio per cui il riconoscimento in concreto della riserva al singolo candidato è rimesso a una valutazione dell’amministrazione procedente, compiuta in sede di formazione della graduatoria, con verifica in un contesto procedimentale dei presupposti di fatto e di diritto stabiliti dalla legge.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, conformandosi a quanto già statuito in sede cautelare. La rivendicazione della riserva avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente mediante impugnazione della graduatoria, pubblicata in data 24 febbraio 2023, poiché è quello il momento in cui la lesione si è effettivamente verificata.
La Corte ha escluso che l’impugnazione del diniego di autotutela possa determinare una diversa decorrenza del termine, rilevando che tale strumento comporterebbe un’elusione del termine di impugnazione della graduatoria. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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