Sospensione dei rapporti di lavoro nelle IPAB in crisi irreversibile (TAR Sicilia n. 2590 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, che preclude l’applicabilità dell’istituto dell’estinzione delle IPAB, non impedisce l’applicazione dell’art. 15, comma 5-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che estende alle IPAB sottoposte a vigilanza regionale la liquidazione coatta amministrativa. Nel quadro di tale procedura, la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato disposta dal commissario straordinario, previa declaratoria di eccedenza del personale, costituisce misura legittima, ove emergano gravi presupposti economico-finanziari dell’ente. L’istituto del ricollocamento del personale presso altra pubblica amministrazione, di cui all’art. 15, comma 1, del D.L. n. 98/2011 e all’art. 8 del d.lgs. n. 300/1999, presuppone l’attribuzione di risorse finanziarie non superiori al contributo statale già erogato e resta circoscritto agli enti che partecipano al bilancio consolidato, categoria cui non appartengono le IPAB regionali.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato di un’IPAB siciliana, hanno impugnato le delibere con cui il commissario straordinario ha preso atto della crisi irreversibile dell’ente, disposto l’attivazione della liquidazione coatta amministrativa e, dichiarata l’eccedenza di personale, sospeso i rapporti di lavoro con decorrenza dal 1° marzo 2024. Hanno impugnato altresì le note e la circolare con cui l’Assessorato regionale ha fornito indicazioni sui rimedi esperibili in costanza di crisi.

I ricorrenti deducono difetto di istruttoria e di motivazione, lamentano l’errata contabilizzazione di un credito verso il Comune e contestano il mancato avvio delle procedure di mobilità e di ricollocamento presso altra amministrazione o agenzia. Con motivi aggiunti hanno impugnato gli atti sopravvenuti con cui il commissario ha sospeso l’efficacia delle precedenti delibere e ha ricognito le entrate dell’ente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di lesività. La delibera che ha sospeso l’efficacia della delibera di eccedenza e di sospensione dei rapporti di lavoro, insieme alle note e alla delibera di ricognizione delle entrate, non reca alcun pregiudizio attuale ai ricorrenti.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, della L.R. n. 22/1986 ha travolto l’istituto dell’estinzione delle IPAB, come chiarito dal C.G.A.R.S. n. 921/2020; il vuoto è stato colmato dall’art. 12, comma 6-bis, del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto il comma 5-bis nell’art. 15 del D.L. n. 98/2011, estendendo la liquidazione coatta amministrativa agli enti vigilati dalle Regioni.

Sul piano istruttorio, la grave situazione economico-finanziaria dell’IPAB, protratta da anni e documentata dai decreti commissariali e ispettivi richiamati, integra i presupposti delle delibere impugnate. Il Comune, peraltro, era consapevole della crisi avendo designato propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Quanto al credito verso il Comune, il Collegio esclude la tesi dei ricorrenti. L’art. 191, comma 1, TUEL subordina ogni spesa dell’ente locale all’impegno contabile e all’attestazione di copertura finanziaria: in loro assenza, la convenzione invocata non costituisce fonte di obbligazioni. La censura è quindi respinta.

Infine, il Collegio condivide la lettura dell’Assessorato sull’art. 15, comma 1, del D.L. n. 98/2011. L’attribuzione di risorse all’ente ospitante, pari al contributo già erogato all’ente cessante, presuppone l’appartenenza al bilancio consolidato. Le IPAB, dotate di patrimonio e statuto autonomi, non sono né enti strumentali né organismi strumentali della Regione. Pertanto l’Assessorato ha correttamente richiamato gli istituti regionali della sospensione e della mobilità, rimettendo ai commissari la verifica dei presupposti, senza che la sospensione dei rapporti sia di per sé illegittima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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