Espunzione dall’EU-ETS ed efficacia spaziale: la competenza segue il luogo dell’impianto (TAR Lazio n. 7399 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale inderogabile, il criterio ordinario della sede dell’autorità amministrativa che ha adottato l’atto cede il passo a quello dell’efficacia spaziale quando la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. Tale principio si applica anche ai provvedimenti di un organo centrale dello Stato, come il Comitato ETS, qualora l’atto incida unicamente sull’operatività di un singolo impianto localizzato in una circoscrizione determinata. Ne consegue che la delibera di espunzione di un impianto dal regime di esclusione facoltativa dagli obblighi EU-ETS, ai sensi dell’art. 27-bis della direttiva 2003/87/CE, produce effetti circoscritti al territorio in cui l’impianto è sito, radicando la competenza presso il TAR di quella Regione, ai sensi degli artt. 13 e 15 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una centrale termica situata a Grugliasco, in provincia di Torino, ha impugnato la deliberazione del Comitato ETS n. 172 del 31 ottobre 2025. Con tale atto, il Comitato ha disposto l’espunzione dell’impianto della società dagli elenchi di quelli ammessi al regime di esclusione facoltativa per il periodo 2026-2030, in ragione dell’asserito superamento, nell’anno 2024, della soglia di 2.500 tonnellate di CO₂ equivalente prevista per l’esclusione dal sistema EU-ETS.
La ricorrente ha contestato l’esclusione, deducendo che il Comitato avrebbe introdotto un criterio di ammissione innovativo e in mala partem, non previsto dalla normativa di riferimento. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio senza formulare difese scritte. All’udienza pubblica, il Tribunale ha dato avviso alle parti della possibile incompetenza territoriale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente esaminato la questione della propria competenza territoriale, qualificata come inderogabile, ripercorrendo il sistema delineato dall’art. 13 cod. proc. amm. La norma, nel regolare i rapporti tra il criterio della sede dell’autorità e quello dell’efficacia spaziale dell’atto, stabilisce una logica di complementarietà: il criterio ordinario della sede dell’ente che ha esercitato il potere cede il passo al criterio dell’efficacia spaziale quando la potestà pubblicistica produca effetti diretti ed esclusivi nell’ambito territoriale di un tribunale periferico.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale regola trova applicazione anche quando l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale o da un ente a rilevanza ultraregionale, quale è il Comitato ETS. In questi casi, la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione gli effetti dell’atto si verificano concretamente, e non a quello di Roma, ove ha sede l’autorità emanante.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha rilevato che i provvedimenti impugnati riguardano un impianto localizzato nel territorio della Regione Piemonte. L’atto espulsivo incide unicamente sull’operatività di detto impianto, che per effetto del rientro nel sistema EU-ETS risulta assoggettato alla disciplina comunitaria e nazionale sulle emissioni di gas serra. Gli effetti del provvedimento risultano pertanto circoscritti esclusivamente a livello regionale, senza riverberi ultraregionali.
La Corte ha conseguentemente dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando il TAR Piemonte quale giudice competente, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.