Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta concessione delle agevolazioni nei contratti di filiera (TAR Lazio n. 11437 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in corso di giudizio, sopravvenga un provvedimento che attribuisca all’istante l’utilità specifica richiesta con il ricorso, eliminando l’interesse alla decisione. Tale evenienza ricorre quando l’amministrazione, all’esito dello scorrimento della graduatoria conseguente alla rimodulazione del PNRR, conceda le agevolazioni richieste e stipuli il contratto di filiera, dovendosi in tal caso ravvisare la piena soddisfazione della posizione soggettiva fatta valere in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria definitiva dei “Programmi” presentati nell’ambito della procedura per l’accesso ai contratti di filiera, nonché gli atti e i verbali di valutazione concernenti il proprio programma denominato “Latte di bufala del Sud Italia”, collocato al posto n. 175 con attribuzione del punteggio di 83,67.
Con il ricorso, la società aveva dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l’attribuzione dei punteggi parziali per alcuni parametri e l’omessa predeterminazione, da parte della Commissione di valutazione, dei criteri e dei sub-pesi utili a orientare la graduazione del punteggio assegnato per i parametri dell’impatto sul mercato di riferimento, della capacità di intercettare le specificità della filiera e della coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, lo scorrimento della graduatoria in conseguenza della rimodulazione del PNRR e l’introduzione della nuova misura M2C1-I3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)” avevano riguardato il progetto della ricorrente. La proposta definitiva, presentata sulla piattaforma ISMEA nel termine perentorio del 16 febbraio 2026, era stata istruita dal Soggetto Attuatore ISMEA e inviata al Comitato responsabile della determinazione dell’ammissibilità, che si era espresso favorevolmente.
Il Ministero aveva quindi adottato il decreto di concessione delle agevolazioni, comunicandolo a ISMEA, e successivamente era stato sottoscritto il Contratto di Filiera.
In ragione di tali sopravvenienze, le parti, con note depositate in prossimità dell’udienza di discussione e ribadendolo in udienza, avevano chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, accogliendo tale richiesta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. L’esito del giudizio è quindi correlato non a una pronuncia nel merito delle censure dedotte, bensì al sopravvenuto conseguimento dell’utilità richiesta, che ha reso del tutto inutile la prosecuzione del processo.
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Nota della Redazione
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