Raccomandazioni VAS qualificate come prescrizioni vincolanti e annullate per difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 2524 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le raccomandazioni apposte dall’autorità competente al provvedimento di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006, hanno carattere programmatico e non vincolante solo se l’amministrazione le configuri e le esprima come semplici indirizzi tecnico-progettuali. Ove invece il provvedimento ne imponga l’osservanza con formule imperative, senza qualificarle come orientative, esse vanno intese quali prescrizioni vincolanti, a prescindere dal nomen iuris adottato. In tal caso la loro introduzione esige una istruttoria adeguata e un reale bilanciamento tra costi di realizzazione e fabbisogno, nonché l’indicazione di un interesse pubblico sopravvenuto che ne giustifichi l’aggiunta in sede di mero riesame. In difetto, le prescrizioni sono annullabili per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con l’istruttoria svolta.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel commercio all’ingrosso di calzature e presenta al Comune un progetto di variante al piano particolareggiato, propedeutico a un intervento edilizio per lo svolgimento dell’attività aziendale. Il Comune trasmette la pratica all’autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS. Con un primo decreto del 2022 il progetto viene escluso dalla procedura, sulla base di un parere tecnico che poneva prescrizioni relative a un impluvio e a fasce di rispetto.
La società contesta in sede di ottemperanza l’esistenza dell’impluvio e il Comune chiede la revisione delle condizioni. All’esito della nuova istruttoria, l’organo tecnico esprime parere di non assoggettabilità, ma vi aggiunge alcune raccomandazioni in tema di pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica e moduli per l’autoconsumo. Il decreto del 2024 recepisce integralmente il parere. La società, che pure lo ritiene satisfattivo, impugna la parte relativa alle raccomandazioni, temendone l’incidenza sui costi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la natura delle misure. Le raccomandazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006, sono indirizzi tecnico-progettuali non vincolanti per l’autorità procedente e vanno ponderate con gli altri criteri normativi, tra cui prevale il favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 4871 del 2024. Esse dovrebbero avere mero carattere programmatico, orientando l’azione amministrativa nella fase esecutiva secondo proporzionalità e coerenza ambientale.
Nel caso concreto, però, il comando appare dettagliatamente descritto e l’uso del futuro “dovranno” indica un’azione da compiere proprio nei termini indicati. L’amministrazione non richiama mai il comma 3-bis né precisa che le misure sono meramente orientative. Da qui la conclusione che esse vanno intese quali prescrizioni vincolanti, a prescindere dal nomen iuris della Commissione, con conseguente rigetto del primo motivo e riconoscimento dell’interesse a ricorrere.
Il secondo motivo è invece fondato. Le prescrizioni sono frutto di una valutazione non supportata da idonea istruttoria e motivazione, oltre che contraddittoria rispetto al precedente decreto del 2022. Manca ogni reale bilanciamento tra i costi di realizzazione delle coperture fotovoltaiche e il fabbisogno energetico dello stabilimento. La società ha dedotto, senza smentita, che la misura comporterebbe la copertura di oltre 3000 mq di parcheggi, con pensiline dal costo di circa 1.700.000,00 euro, e colonnine per almeno 130.000,00 euro, cifre capaci di sovvertire l’equilibrio del piano industriale.
Non convince la tesi della difesa erariale di una rinnovata istruttoria non vincolata nei suoi esiti: l’autorità ha agito per il mero riesame del primo decreto, sollecitato per errore geologico, senza che emergesse alcun interesse pubblico sopravvenuto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento delle misure nn. 4 e 5 del parere tecnico, salva la possibilità di rideterminazione a seguito di più confacente istruttoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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