Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta autotutela INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 174 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico si verifica quando sopravvenga, nel corso del processo, un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che elimini ogni ragione di contrasto tra le parti. Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto assetto e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto sulle spese di lite. Il riconoscimento in autotutela del requisito sanitario richiesto per l’accesso alla maggiorazione contributiva ex art. 80 della legge n. 388/2000 rende satisfattiva la pretesa azionata e determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., con spese a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza alla competente Commissione Medico Legale per l’accertamento del presupposto sanitario necessario all’accesso alle prestazioni previste per gli invalidi civili, con particolare riferimento alla maggiorazione contributiva ex art. 80 della legge n. 388/2000. L’istanza si era conclusa con il riconoscimento di una invalidità parziale pari al 70%, inferiore alla soglia richiesta dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 (invalidità civile non inferiore al 75%).

Ritenendo erroneo il giudizio medico-legale, il ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, depositando perizia medico-legale di parte e chiedendo l’accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento della maggiorazione contributiva.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’INPS si costituiva chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo medio tempore proceduto, in data 29 gennaio 2024, alla revisione in autotutela dell’accertamento medico-legale, con attribuzione di una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80%. Il ricorrente, preso atto del provvedimento, prestava espressa adesione alla definizione dei rapporti così intervenuta, associandosi alla richiesta di cessazione con compensazione delle spese.

Il giudicante richiama il principio secondo cui si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione fra le parti sul diritto sostanziale dedotto, venendo meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Il riferimento è alla giurisprudenza di legittimità citata nella decisione, Cass. n. 19845/2019 e Cass. n. 26299/2018, nonché a Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, che richiede conclusioni conformi delle parti e ammette un residuo contrasto solo sulle spese di lite.

La Corte rileva che il provvedimento adottato in autotutela dall’INPS riconosce una misura di invalidità dell’80%, idonea a consentire l’accesso ai benefici invocati di cui all’art. 80 della legge n. 388/2000. Il sopravvenuto assetto dei rapporti risulta satisfattivo della pretesa azionata, con conseguente venir meno delle ragioni del contrasto e della necessità di una pronuncia.

Pertanto il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, configurandosi una causa di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. Quanto alle spese di lite, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute; nulla è dovuto per le spese del giudizio stante la gratuità del rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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