Incarico di struttura sanitaria complessa: giurisdizione ordinaria, non concorso pubblico (TAR Puglia n. 343 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, neppure nella sua dimensione interna di progressione di carriera. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle controversie relative a tali procedure selettive, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, ma la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo decreto. Il presupposto per l’attribuzione dell’incarico resta l’appartenenza al ruolo unico della dirigenza sanitaria, con la conseguenza che i provvedimenti adottati dalle aziende sanitarie riguardano la sfera del diritto privato.
Il Fatto
L’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, IRCCS, ha bandito un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di una propria unità operativa. All’esito della procedura selettiva, la prima classificata è risultata una candidata, alla quale l’incarico è stato conferito con deliberazione del 17 dicembre 2025.
La candidata classificatasi seconda, successivamente ricollocata al terzo posto a seguito della rettifica di un errore di calcolo, ha impugnato gli esiti della procedura dinanzi al TAR, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Si è costituita la controinteressata, prima classificata, che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla base della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026, proponendo altresì ricorso incidentale avverso i punteggi attribuiti alla ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto preliminare e assorbente la questione di giurisdizione, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Un primo orientamento del Consiglio di Stato, fondato sulla novella dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20, comma 1, della l. n. 118/2022, aveva affermato la giurisdizione amministrativa, valorizzando lo svolgimento di prove d’esame, la formazione di una graduatoria vincolante e la natura non fiduciaria dell’incarico, attribuito al candidato con il miglior punteggio. Un opposto orientamento aveva invece declinato la giurisdizione, facendo leva sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026, pronunciatesi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal TAR Liguria ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. La Suprema Corte ha enunciato il principio per cui l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con conseguente inapplicabilità del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
Le Sezioni Unite hanno evidenziato un difetto di coordinamento tra il d.P.R. n. 484/1997 e l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, affermando l’irrilevanza dell’apertura della selezione anche a sanitari non dipendenti dell’azienda banditrice: il presupposto per l’attribuzione dell’incarico resta il superamento del concorso pubblico per l’immissione nel ruolo unico della dirigenza sanitaria. La morfologia di tale ruolo impedisce di configurare una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Il TAR Puglia, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La natura processuale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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