Giudizio di ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2476 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione debitrice determina l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il compenso del commissario è escluso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato il 20 gennaio 2026, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala, con la quale le era stato disposto il pagamento di € 2.000,00 a titolo di Carta del Docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che rende ammissibile il giudizio per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.
Nel caso concreto, la pretesa trova fondamento in una sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria. Il Collegio ha quindi ritenuto integrato il primo requisito di ammissibilità.
Il Tribunale ha poi esaminato gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Ha accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione in data antecedente.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso il compenso del commissario, applicando per analogia il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È stata accolta anche la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del commissario. Le spese sono state liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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