Difetto di giurisdizione del G.A. sul rifiuto di iscrizione del responsabile tecnico (TAR Puglia n. 202 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’iscrizione o la mancata iscrizione di un’impresa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività dell’ente camerale in materia è di natura accertativa semplice, riferita all’esistenza dei requisiti di legge, e si configura come attività sostanzialmente vincolata, che non comporta l’esercizio di alcun potere discrezionale. Ne consegue che il rifiuto di iscrizione, ivi incluso quello relativo alla nomina del responsabile tecnico per le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, va impugnato dinanzi all’A.G.O. secondo il procedimento previsto dagli artt. 2189 e 2192 cod. civ., e non davanti al giudice amministrativo, che difetta di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della riparazione di autoveicoli e dell’installazione e manutenzione di impianti, presentava alla Camera di Commercio un’istanza per l’iscrizione di un soggetto quale responsabile tecnico per tutte le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, allegando come titolo di qualificazione la prestazione lavorativa svolta alle dipendenze della stessa impresa abilitata.
A seguito di una prima comunicazione di sospensione e preavviso di rigetto, la società presentava una nuova pratica, corredata dalla modulistica corretta e da dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. La Camera di Commercio, tuttavia, manifestava ulteriori rilievi in merito alla documentazione richiesta per dimostrare l’effettività dell’esperienza lavorativa, insistendo sulla necessità che le fatture e i lavori riguardassero l’installazione di impianti all’interno degli edifici.
La società impugnava quindi il provvedimento di rifiuto di iscrizione dinanzi al TAR, deducendo violazione del D.M. 37/2008, eccesso di potere per introduzione di requisiti probatori aggiuntivi, violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 445/2000, con domanda risarcitoria e richiesta istruttoria di verificazione o consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, richiamando la costante giurisprudenza sul riparto di giurisdizione in materia di iscrizione al Registro delle Imprese.
Il TAR ha osservato che le controversie concernenti l’iscrizione e la mancata iscrizione di un’impresa al Registro delle Imprese rientrano pacificamente nella cognizione del giudice ordinario, trattandosi di attività accertativa semplice riferita all’esistenza o meno dei requisiti di legge. Tale attività, in quanto sostanzialmente vincolata, non comporta l’esercizio di alcun potere discrezionale da parte dell’ente camerale.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di cui agli artt. 2189 e 2192 cod. civ., rilevando che il legislatore ha operato una chiara scelta nell’affidare alla cognizione del giudice ordinario i rimedi giudiziali avverso la mancata iscrizione dell’impresa da parte dell’ufficio del registro, nonché contro il decreto del giudice del registro.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con espressa indicazione che la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio dinanzi all’A.G.O. nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.