Spese di lite del giudice del lavoro azionabili con il giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3234 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. è lo strumento esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, anche in materia di pubblico impiego, passate in giudicato, laddove l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme liquidate a titolo di spese di lite nel termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’accoglimento dell’azione comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza segue il principio di soccombenza, con liquidazione ridotta per le controversie seriali e distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, la declaratoria di illegittimità di una sanzione disciplinare e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, non vedeva dare esecuzione a tale statuizione. La sentenza, notificata nel maggio 2024, passava in giudicato per mancata impugnazione. La lavoratrice adiva quindi il TAR Lombardia con il giudizio di ottemperanza, lamentando l’inosservanza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996 e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene il ricorso fondato, accertando la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro e il suo passaggio in giudicato. Il Collegio verifica inoltre l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.

La pronuncia ricostruisce il perimetro dell’ottemperanza, che nel caso di specie è limitata alla sola statuizione relativa alla refusione delle spese legali. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, dispone che l’Amministrazione dia piena esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, e per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, stabilendo le modalità di intervento e di pagamento anche in conto sospeso.

Quanto alle spese del giudizio, il TAR le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le liquida in misura ridotta, considerando il limitato impegno difensivo richiesto da una controversia che definisce “seriale”, che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto. Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 per determinare l’entità delle somme da liquidare e dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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