Rinnovo porto d’armi: no al diniego fondato sul contesto familiare (TAR Sicilia n. 2397 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo dei titoli di polizia relativi alle armi, l’Amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale, ma il giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente deve fondarsi su elementi concreti, attuali e specificamente riferibili al soggetto interessato. Non è sufficiente richiamare genericamente “plurime segnalazioni”, “frequentazioni con soggetti controindicati” o precedenti penali di familiari, senza indicare la natura dei fatti, la loro collocazione temporale e la loro incidenza sulla posizione del richiedente. Il diniego che si risolva in una presunzione generalizzata di pericolosità derivante dal contesto familiare, in assenza di una verifica concreta sulla effettiva disponibilità delle armi da parte di terzi, è illegittimo per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità del giudizio prognostico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia dal 1999, ne aveva ottenuto il rinnovo senza soluzione di continuità fino al 2023. Alla nuova istanza di rinnovo, la Questura comunicava un preavviso di rigetto, rilevando due motivi ostativi: un controllo risalente al 2009 effettuato unitamente a soggetto controindicato e la sussistenza di frequentazioni familiari con soggetti gravati da precedenti penali o pregiudizi di polizia.
Il ricorrente presentava deduzioni difensive, rappresentando la natura isolata e risalente dell’episodio del 2009, l’assenza di precedenti a proprio carico e la genericità degli elementi posti a base del preavviso. L’Amministrazione, ritenute non idonee le osservazioni, adottava il decreto di rigetto, valorizzando le segnalazioni a carico di familiari, la loro residenza nel medesimo contesto territoriale e il rischio di accesso alle armi da parte di terzi. Il ricorrente proponeva ricorso articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sicilia accoglie il ricorso e annulla il provvedimento. Il Collegio muove dalla premessa che, in materia di titoli di polizia relativi alle armi, il potere amministrativo è ampiamente discrezionale e implica un giudizio prognostico di affidabilità. Tale valutazione, tuttavia, non può risolversi in apprezzamenti generici o meramente indiziari, dovendo ancorarsi a elementi concreti e attuali.
Il Collegio rileva un primo profilo di illegittimità: la motivazione del diniego si fonda in via prevalente su elementi non direttamente riferibili al ricorrente, ma al suo contesto familiare. Dagli atti emerge che sul conto dell’interessato non risultano precedenti penali né segnalazioni rilevanti; l’unico controllo menzionato risale al 2009; le ulteriori circostanze riguardano esclusivamente segnalazioni a carico di familiari. Il giudizio di inaffidabilità risulta pertanto fondato su elementi riferibili a terzi.
Un secondo profilo attiene alla genericità della motivazione. Il decreto si limita a richiamare “plurime segnalazioni”, “frequentazioni con soggetti controindicati” e “precedenti di familiari”, senza indicare la natura concreta dei fatti, la loro collocazione temporale e la loro incidenza specifica. Neppure la nota dei Carabinieri richiamata per relationem colma la lacuna, risolvendosi in affermazioni meramente assertive.
Il terzo e decisivo profilo riguarda il difetto del nesso di collegamento tra contesto familiare e concreta disponibilità delle armi. L’Amministrazione ha ritenuto sufficiente la mera esistenza di rapporti familiari con soggetti controindicati, senza accertare una situazione di convivenza o stabile frequentazione tale da determinare un rischio effettivo, né la possibilità concreta che terzi accedano alle armi detenute. Il provvedimento finisce così per fondarsi su una presunzione generalizzata di pericolosità.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. La riespansione del potere amministrativo impone una nuova pronuncia sull’istanza, all’esito di una rinnovata istruttoria e con congrua motivazione. Le spese sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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