Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso su concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1256 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e riconosciuta dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, non potendo il giudice pronunciarsi nel merito di una controversia divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola verifica del venir meno dell’interesse, senza che residui alcun margine di esame delle censure articolate. Quanto alla regolazione delle spese, la loro compensazione integra esercizio di un potere discrezionale del giudice, che può essere giustificato dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia oggetto del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, ha impugnato davanti al TAR Toscana una serie di atti comunali che avevano rideterminato e successivamente differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime. Il ricorso introduttivo, integrato da due successivi motivi aggiunti, contestava la compatibilità della disciplina nazionale e dei provvedimenti attuativi con il diritto dell’Unione europea, invocando anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e una questione di legittimità costituzionale.

Nel corso del giudizio la situazione è mutata. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha evidenziato il venir meno del proprio interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, già costituita, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. La verificazione di tale sopravvenienza processuale preclude al giudice ogni esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione non affronta le numerose questioni di diritto sollevate dalla ricorrente, tra cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali. L’assenza di interesse ha assorbito ogni ulteriore valutazione, rendendo superfluo l’esame delle censure.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza idonea a giustificare l’integrale compensazione tra le parti.

La sentenza ordina infine che la stessa sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. La pronuncia si colloca così nel solco della giurisprudenza amministrativa che, in presenza di una pacifica sopravvenuta carenza di interesse, definisce il giudizio con declaratoria di improcedibilità anziché con decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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