La mancata impugnazione dell’atto confermativo determina improcedibilità (TAR Lazio n. 14401 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di contratti pubblici, il provvedimento di rigetto di un’istanza di autotutela, che contenga una rinnovata valutazione delle questioni già dedotte, costituisce atto confermativo con autonoma capacità lesiva. Esso deve essere specificamente impugnato nei termini di legge, non essendo sufficiente la clausola di stile dell’impugnazione di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”. La mancata impugnazione determina la stabilizzazione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, disposta in favore di un operatore economico, di un accordo quadro per indagini archeologiche specialistiche, nonché l’ammissione alla procedura di tale soggetto. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione del principio di personalità dell’invito, la carenza dei presupposti per la successione soggettiva e la violazione della par condicio, contestando l’ammissione di un soggetto che non sarebbe stato destinatario dell’invito. La stazione appaltante ha resistito, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del ricorso, evidenziando che l’indicazione di un diverso soggetto nella lettera di invito sarebbe stata frutto di un errore materiale, rettificato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che l’affidamento dell’accordo quadro, avente ad oggetto prestazioni strettamente strumentali ad attività rientranti nei settori speciali, è funzionalmente connesso all’esercizio di attività per le quali sussiste un obbligo di evidenza pubblica. La controversia è pertanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha impugnato il provvedimento dell’8 giugno 2026, con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di autotutela proposta il 29 maggio 2026. Tale provvedimento, pur essendo successivo all’aggiudicazione, è stato adottato a seguito di una rinnovata valutazione delle medesime questioni dedotte in giudizio e si configura come autonomo atto lesivo.
Il Collegio ha chiarito che la mancata impugnazione di tale atto, pur essendo ancora nei termini al momento della proposizione del ricorso, ha determinato la stabilizzazione degli effetti dell’aggiudicazione. La generica clausola di impugnazione di “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale” è stata ritenuta inidonea a comprendere un provvedimento autonomo ed espresso, che avrebbe dovuto essere specificamente gravato nei termini di legge.
Inoltre, la ricorrente non ha articolato specifiche censure avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, con conseguente difetto di contestazione del relativo contenuto dispositivo e motivazionale. Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.