Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1033 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente per materia, con facoltà di delega. Al commissario interno all’amministrazione resistente non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. L’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno ottenuto dal giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme maturate e degli interessi.
Formatosi il giudicato e rimasta ineseguita la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato nel giudizio, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Accertata la sussistenza dei presupposti, il ricorso è accolto e viene impartito all’amministrazione l’ordine di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, fissando in sessanta giorni l’ulteriore termine per l’adempimento su istanza di parte. Il Collegio esclude espressamente ogni compenso, richiamando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Quanto alle spese, il Collegio applica la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e liquida in favore della parte ricorrente l’importo di € 552,00, oltre accessori, richiamando analogicamente i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari del d.m. n. 55/2014.
Nota della Redazione
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