Ottemperanza a titolo risarcitorio, penalità di mora e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2237 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando le obbligazioni nascenti dal titolo siano eterogenee; in caso di omogeneità delle stesse la domanda è inammissibile per abuso del processo. Alla parte resistente è assegnato un termine per l’adempimento spontaneo, con nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso e determinazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente adisce il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato l’amministrazione comunale al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, di una somma in favore del minore e di una ulteriore somma in favore del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
La medesima sentenza era già stata portata in esecuzione con un precedente ricorso, definito con accoglimento, limitatamente alle obbligazioni di fare. Residua la parte del dispositivo relativa alle obbligazioni di dare, rimasta inadempiuta, che il ricorrente devolve al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso è ritenuto proponibile unicamente in ragione dell’eterogeneità delle obbligazioni nascenti dal titolo: una di fare, già eseguita, e una di dare, oggi azionata. In caso di omogeneità delle obbligazioni il ricorso sarebbe stato inammissibile per abuso del processo, secondo il richiamo a Cass. civ., sez. VI, n. 19898 del 27 luglio 2018.
Nel merito, il TAR rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. Quanto al passaggio in giudicato della sentenza, esso risulta da attestazione in atti; quanto all’inutile decorso del termine, è fornita prova della notifica del titolo e del decorrere del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in ossequio al dispositivo del titolo azionato. Nel caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Prefetto per la Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il Collegio precisa il regime dell’incarico: il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, secondo il richiamo a C.G.A.R.S. n. 138 del 15 febbraio 2015. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione.
Il TAR dispone inoltre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale azionata, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali e tenuto conto della materia, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016.
Nota della Redazione
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