Irrilevanza delle osservazioni ex art. 10-bis nel diniego di sanatoria (TAR Puglia n. 220 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame conseguente all’istanza di sanatoria paesaggistica, il provvedimento finale di diniego deve dare conto delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’assenza di qualsiasi riferimento alle deduzioni prodotte in risposta al preavviso di diniego integra un vizio che, nella valutazione cautelare, appare meritevole di positivo apprezzamento. La lesione dell’interesse alla partecipazione procedimentale, ove non smentita nella successiva fase di merito, può condurre all’annullamento del diniego per violazione del principio di motivazione e del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, presentava istanza di sanatoria volta ad ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate. Il Comune di Molfetta comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di parere contrario all’istanza, invitando l’interessato a presentare osservazioni scritte. A seguito delle deduzioni del ricorrente, l’Amministrazione emanava il provvedimento definitivo di diniego della compatibilità paesaggistica del 5 febbraio 2026.
Avverso tale diniego e contro la comunicazione di preavviso, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Comune di Molfetta si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella fase cautelare, ha ritenuto che le censure formulate dal ricorrente siano “degne di considerazione”. In particolare, il Tribunale ha evidenziato l’assenza di qualsiasi riferimento, all’interno del diniego di sanatoria, alle puntuali osservazioni presentate dall’interessato in risposta al preavviso di diniego.
L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione, nel provvedimento definitivo, di dare atto delle osservazioni ricevute e di motivare le ragioni per cui queste non siano state accolte. La mancata considerazione delle deduzioni dell’istante, pur in presenza di un parere tecnico negativo, configura un deficit motivazionale che incide sulla legittimità del provvedimento.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, in quanto la doglianza appare assistita da sufficiente probabilità di accoglimento nel merito. Ha inoltre valutato la sussistenza del periculum in mora, in considerazione della natura del provvedimento impugnato e delle conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente.
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’esecuzione del diniego, ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 20 ottobre 2026 e ha compensato tra le parti le spese della presente fase.
Nota della Redazione
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