Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1279 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza al giudicato è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando oggetto del giudicato sia una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi il giudice amministrativo può riconoscere la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il carattere sanzionatorio dell’istituto giustifica l’aggiunta. In caso di inutile decorso del termine assegnato, va nominato sin d’ora il commissario ad acta. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione di differenze retributive, per la somma lorda di € 9.980,19. La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 14 febbraio 2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 9 luglio 2025.

Il Ministero non si è costituito in giudizio. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, l’inadempimento dell’amministrazione è rimasto perdurante. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha rilevato che la sentenza di condanna non è stata eseguita e che il termine di centoventi giorni dalla notifica era ormai decorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è stato ritenuto applicabile, poiché il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione legittima l’azione di ottemperanza.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della decisione di ottemperanza.

La questione centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno ha richiamato Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2014 e la novella recata dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non risultando iniquità né altre cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.

In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente indicato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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