Termine di 120 giorni per l’ottemperanza al titolo esecutivo notificato (TAR Lombardia n. 3287 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 per la proposizione del ricorso per ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze; pertanto tale disposizione non presenta profili di incompatibilità con il richiamato art. 14. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza poi passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. La sentenza è stata notificata al Ministero, in forma di duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico, il 21 ottobre 2024. L’amministrazione non ha provveduto all’accredito delle somme riconosciute.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale la parte ha insistito nella domanda e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza a valere come titolo esecutivo è avvenuta prima della proposizione del ricorso e, rispetto ad essa, risulta decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale ha precisato la portata della norma. Il riferimento al titolo esecutivo va inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di realizzazione coattiva. Diverso è l’istituto della spedizione in forma esecutiva previsto dall’art. 475 c.p.c., che costituisce il requisito formale per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

Proprio su questo punto si colloca l’effetto della legge Cartabia: la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c. Il termine decorre, dunque, dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito per la parte di interesse e il Tribunale accoglie la domanda, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al rimborso del contributo unificato e alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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